Decreto Legge 37-08

Impianto a Regola d’arte: responsabilità

La realizzazione di un impianto a “Regola d’arte” comporta obblighi e responsabilità per Installatori, Responsabili Tecnici e Progettisti individuabili nel quadro normativo generale ad oggi vigente, che considerate tutte le recenti novità, appare sempre più complesso.

L’obbligo della Regola d’arte è innanzitutto previsto espressamente dal Codice Civile per tutte le prestazioni d’opera manuale e prestazioni d’opera intellettuale, quindi per installatori e progettisti.

L’art. 6 del DM 37/08“Realizzazione e installazione degli impianti”, al comma 1 recita:

“Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.

Il medesimo obbligo è inoltre previsto anche da numerose leggi speciali che riguardano gli impianti al servizio degli edifici, che richiamano questo il suddetto Decreto.

Inoltre, l’obbligo alla Regola d’arte è considerato dal Codice Penale “colpa” nel caso di delitti colposi in cui l’evento infortunistico e/o pericoloso e/o dannoso sia causato dalla violazione delle leggi, dei regolamenti e/o delle “regole tecniche” sopra individuate, o anche nel caso di falsità negli atti rilasciati, in particolare con la “dichiarazione di conformità”.

La Regola d’arte è dunque un fondamentale obbligo di legge per la progettazione e realizzazione di tutti gli impianti, così come per la realizzazione di tutte le “opere” e per le prestazioni professionali ad essi collegati.

Per tanto è opportuno porre molta attenzione a ciò che si dichiara, in quanto, a seconda dei casi, si rischiano sanzioni civili (risarcimento dei danni, risoluzione dei contratti), conseguenze penali (Multa, reclusione, ammenda, arresto), procedimenti amministrative e disciplinari (sospensione dall’Albo provinciale delle Imprese e dagli Albi professionali).

Nonostante la centrale importanza, tuttora permangono pericolosi equivoci in merito ai contenuti effettivi di questa “regola”, ancora spesso confusa con le singole norme tecniche, che magari non sono obbligatorie, o con adempimenti che non rispondono adeguatamente allo spirito della legge.

Gli Installatori e i Progettisti sono responsabili, senza possibilità di equivoci, dubbi o confusione, in quanto l’ignoranza della legge non è ammessa, la Regola d’arte è obbligatoria, e l’obbligo supera qualsiasi condizione contrattuale, liberamente convenuta tra le parti.

In riferimento ai contenuti della “Regola d’arte”, fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile, l’obbligo riferibile alle prestazioni impiantistiche è precisato dal DM 37/08.

Per la Regola d’arte dei materiali si segnala la più recente evoluzione legislativa:

  • materiali a bassa tensione: D.Lgs. 86/2016;
  • compatibilità elettromagnetica D.Lgs. 80/2016;
  • apparecchiature radio D.Lgs. 128/2016;
  • cavi elettrici e “prodotti da costruzione” Reg. (EU) 305/2011 e D.Lgs. 106/2017;
  • apparecchiature per impianti in luoghi a rischio di esplosione D.Lgs. 85/2016.

Regola d'arteInfine, con riferimento al rapporto tra Regola d’arte e funzionalità degli impianti, è necessario considerare la più recente evoluzione legislativa in tema di comunicazione elettronica, di gestione dei segnali, del diritto d’antenna e quant’anche di quanto previsto dal T.U. DPR 380/2001.

Tutta questa nuova legislazione comporta necessariamente il dovere di considerare, nel quadro generale dell’obbligo costituito dalla “Regola d’arte, tutte le condizioni per l’installazione, la realizzazione, la manutenzione, l’ampliamento, il rinnovamento e l’adeguamento degli impianti individuabili nel campo di applicazione del DM 37/08.

Salvatore Puglia – Direttore di CON.SI