È stato pubblicato nella G.U. n.7 del 9 gennaio 2019 il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, ovvero, Decreto di attuazione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.
Istituita la Banca Dati che sarà gestita dalle Camere di Commercio destinata a raccogliere i dati relativi alle quantità di F-Gas vendute ed utilizzate dagli operatori al fine di garantirne la maggiore tracciabilità e controllo.
Il nuovo DPR FGAS é entrato in vigore in data odierna, 24 gennaio 2019, definisce le modalità per l’attuazione nell’ordinamento italiano del Regolamento (UE) n. 517/2014 relativo agli F-Gas utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche.
I contenuti principali:
- Conferma il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) autorità competente a interloquire con gli operatori e le imprese; interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle Persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro Telematico Nazionale per le Persone fisiche e per le Imprese;
- Individua gli Organismi di controllo indipendenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati;
- Istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas;
- Stabilisce, l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese.
Il Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006, il DPR 146/2018 abroga e sostituisce il DPR 43/2012.
La principale novità introdotta dal decreto è l’istituzione della Banca Dati, che dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-Gas e apparecchiature che li contengono e che vengono vendute ed utilizzate dagli operatori al fine di garantirne la maggiore tracciabilità.
Oltre che per i distributori, l’obbligo di comunicare telematicamente le informazioni sulle installazioni, manutenzioni e smantellamento degli impianti contenenti F-gas, sarà anche per le Imprese e le Persone certificate che eseguiranno gli interventi.
La pubblicazione del DPR 146/2018 rappresenta l’adeguamento della prima parte della revisione della normativa che regolamenta l’utilizzo dei gas fluorurati, l’installazione e la manutenzione degli impianti che li contengono.
Si attendono ora i nuovi Regolamenti Tecnici sulla certificazione delle Persone e delle Imprese e soprattutto il Decreto sulle sanzioni, che andrà a sostituire il D.Lgs. n. 26 del 5 marzo 2013, che dovrà prevedere le sanzioni, oltre per chi installa impianti contenenti F-Gas senza l’obbligatoria certificazione, anche per chi li vende a chi non è autorizzato ad installarli.
Sull’argomento sanzioni ci si aspetta severità nei confronti di chi gli F-Gas li vende liberamente, senza alcun controllo circa il reale possesso della certificazione da parte di chi compra.
Di recente Amazon, a seguito di una azione di alcuni installatori, ha deciso di rimuovere “spontaneamente” dalla propria piattaforma la vendita di F-Gas, si spera che il responsabile comportamento di Amazon induca anche gli altri venditori, megastore e fai da te a comportarsi regolarmente e di conseguenza ad adoperarsi per le procedure di verifica, prima della vendita, circa l’effettivo possesso della certificazione di chi acquista F-Gas e apparecchiature precaricate.
Salvatore Puglia – Direttore CON.SI