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F-Gas: il nuovo decreto finalmente all’orizzonte

L’Italia cerca di recuperare sui ritardi per l’emanazione del nuovo decreto per attuare quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 517 del 16 aprile 2014, se non altro per non incorrere nella procedura di infrazione.

Strumenti F-GasLe Persone e le Imprese che effettuano attività su apparecchiature e impianti funzionanti con gas fluorurati a effetto serra devono essere in possesso della specifica certificazione, le procedure sono a oggi regolamentate dal DPR 43/12 emanato in attuazione del Regolamento (CE) n. 842 del 17 maggio 2006.

Nel frattempo però l’Europa ha emanato un nuovo Regolamento, nello specifico il n. 517/2014, che conferma alcuni aspetti del precedente, ne modifica alcuni e ne identifica dei nuovi.

L’emanazione del nuovo Decreto attuativo è quindi necessaria per definire in modo completo quello che già, dal gennaio 2015, è l’iter più moderno individuato dalla Comunità europea e soprattutto permette alle imprese italiane del settore di operare in un ambito regolamentato in modo definitivo.

Il nuovo Decreto, che sostituirà l’esistente DPR 43/12, va a colmare principalmente le carenze regolamentari su due aspetti:

  • Il primo è che tutti gli obblighi sanciti dal Regolamento Europeo 517/14 siano definiti anche in Italia, permettendo a tutti i soggetti della filiera di adeguarsi e di assumere le responsabilità in maniera uniforme a tutto l’ambito comunitario;
  • il secondo aspetto è che emanando il nuovo Decreto, l’Italia evita la procedura di infrazione che l’Unione Europea aprirebbe inevitabilmente a breve termine, in quanto il limite di tempo che l’Italia aveva a disposizione è già scaduto al 31 dicembre 2016.

La bozza del Decreto “Regolamento recante attuazione del Regolamento CE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento CE n. 842/2006” è già oggetto di confronto per le eventuali osservazioni, con le rappresentanze delle categorie interessate e può essere considerato di riferimento circa l’aggiornamento del quadro normativo sugli F-Gas.

Il Reg. 517/14, oltre ad altri aspetti, ha regolamentato sull’esercizio dell’attività sulle celle frigorifere su automezzo e sulle procedure di vendita/acquisto di gas e apparecchiature, di conseguenza il nuovo decreto di attuazione contiene disposizioni per i soggetti interessati.

In particolare nella bozza di decreto si evidenzia come novità l’istituzione del “Registro delle vendite dei gas e delle apparecchiature e degli impianti” (Art. 14). Nel detto Registro, gestito dalle Camere di Commercio competenti, dovranno inserire le informazioni:

  • le imprese che forniscono gas a effetto serra;
  • le imprese che forniscono apparecchiature e impianti.

Ovviamente le informazioni da inserire al momento della vendita saranno (Art. 16):

  • i numeri dei certificati degli acquirenti;
  • le quantità e il tipo di gas;
  • la tipologia di apparecchiatura o impianto;
  • il codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura o impianto;
  • l’anagrafica dell’acquirente;
  • la dichiarazione dell’acquirente con la quale si impegna ad affidare l’intervento a impresa certificata.

Se il “VENDITORE” si “PREOCCUPA” anche dell’installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione sarà rilasciata dal venditore.

L’impresa certificata che esegue attività su apparecchiature contenenti oltre 5 tonnellate di CO2 equivalente, dovrà inserire direttamente i dati di riferimento nel Registro entro 5 giorni dalla data dell’intervento.

Il decreto interviene anche circa l’immissione sul mercato delle apparecchiature precaricate, che chiaramente interessa maggiormente i produttori e gli importatori di apparecchiature (Art. 17).

A momento rimane non definito, o meglio non adeguato, il regime sanzionatorio in vigore disposto dal D.Lgs. 26/2013. Si spera che si agisca velocemente per l’aggiornamento di quest’ultimo, che dovrà necessariamente intervenire sulle procedure di vendita/acquisto eseguite in difformità.

Corsi Patentino F-GasVai alle pagine degli aderenti CNA SIMi sembra opportuno ricordare ai Soci di CNA SI e a tutti gli altri Colleghi, che l’evoluzione delle nuove tecnologie collegate ai refrigeranti appare sempre più veloce e dinamica, pertanto è fondamentale confrontarsi con la regolamentazione, per sfruttare la certificazione a proprio favore, professionalizzando sempre di più la Categoria che di fronte a sé ha molte opportunità se si adegua costantemente a tale evoluzione.

Il testo integrale della bozza del nuovo decreto è disponibile anche in BACHECA sul presente portale.

A cura di Salvatore Puglia – Direttore di CNA SI