Decreto Legge 37-08

DM 37/08 – Procedura sanzionatoria

Il Comune o altro Ente accertatore è tenuto a trasmettere il rapporto della violazione alla Camera di Commercio, questo è il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, espressosi in risposta ad alcuni quesiti.

Dal punto di vista amministrativo, l’art. 15 del DM 37/08, indica diverse tipologie di sanzioni, una di queste è prevista per le violazioni per quanto disposto dall’art. 7, che attiene alle Imprese Impiantistiche per il rilascio della Dichiarazione di conformità.

Ma un’altra prevede anche per le violazioni per quanto disposto all’art. 8, che attiene agli obblighi del Committente, ed è molto probabile che la dove si potrebbero riscontrare violazioni per la prima si potrebbero riscontrare violazioni anche per l’altra.

Il Ministero, con il Parere n. 185084 del 05 ottobre 2011, si esprime e chiarisce, dando agli addetti ai lavori ulteriori elementi per la corretta interpretazione del dispositivo, il controllo la fa il Comune o l’Ente accertatore, lo comunica alla Camera di Commercio, che a sua volta provvede alle sanzioni.

Tutto molto chiaro, ma rimane il fatto che il “Controllore”, ancora forse non sa di esserlo, almeno per quanto riguarda il Comune.

Le violazioni di quanto disposto dall’art. 8 penalizzano le Imprese Impiantistiche che operano nel pieno rispetto della regolamentazione di cui al DM 37/08, contribuiscono ad alimentare il fenomeno dell’esercizio abusivo delle attività impiantistiche irregolari e incidono negativamente sul livello di sicurezza nell’utilizzo degli impianti.

Pertanto tutti gli addetti ai lavori devono ritenersi responsabili, e a quanto pare non sono solo gli Installatori.

Salvatore Puglia
Dirigente di CNA Unione Installazione Impianti Trapani

Documentazione:
Parere MSE n. 185084 del 05/10/2011
D.M. n. 37 del 22/01/2008