Capita spesso che il Tecnico incaricato di un Comune o qualche Committente chiede il rilascio della Di.Co. anche per opere di minima entità, come ad esempio per la riparazione di sanitari e rubinetterie o la sostituzione delle cassette water, piuttosto di una presa deteriorata.
La stesura della Di.Co. richiede tempo e incide dal punto di vista economico sull’intervento, pertanto se non obbligatoria, può non essere rilasciata.
Il D.M. 37:2008 all’art.7. Dichiarazione di conformità, prescrive al comma 1:
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6.
Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5.
Effettivamente l’art. 7 parla genericamente di lavori; ma all’art. 8 Obblighi del committente o del proprietario, per i lavori di manutenzione si dispone:
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3.
Quindi specifica che tutti i lavori/interventi di manutenzione straordinaria, da effettuare sugli impianti ambito di applicazione dello stesso Decreto, devono essere affidati ad imprese abilitate.
Successivamente, all’art. 10 Manutenzione degli impianti, precisa:
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 (n.d.r. montacarichi).
In base a quanto disposto dal Decreto, solo per i lavori di manutenzione straordinaria si dovrà obbligatoriamente rilasciare la Dichiarazione di Conformità da parte di Imprese abilitate.
Cosa si intende per manutenzione ordinaria viene specificato sempre dal D.M. 37:2008 all’art. 2 Definizioni relative agli impianti:
Comma d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
Per la manutenzione straordinaria va fatto riferimento anche alla Norma UNI 7128:2015 Impianti a gas per uso civile Termini e definizioni che all’art. 10 Definizioni relative alle attività precisa al comma 10.7.2:
manutenzione straordinaria: intervento che comporta la sostituzione di parti quali le tubazioni, gli accessori (rubinetti, gomiti, raccordi ecc., i collegamenti degli apparecchi fissi ed a incasso, nonché la realizzazione o la modifica delle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione (o aerazione) del locale di installazione dell’apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per l’evacuazione dei prodotti della combustione. La definizione comprende anche I casi di smontaggio e successivo rimontaggio di parti al fine, ad esempio, di ripristinare la tenuta.
In conclusione, per quanto sopra dettagliato, la Dichiarazione di Conformità non va compilata per tutte le opere di manutenzione ordinaria, distinguendo gli interventi come previsto dal D.M. 37 e alla UNI 7128.
Purtroppo non tutti i Comuni hanno recepito queste disposizioni e ciò comporta qualche equivoco nell’esecuzione di commesse per manutenzione.
Salvatore Puglia – Direttore di CON.SI