Impianti Condizionamento e Refrigerazione

FGAS: Stop alla vendita illegale

Norme più chiare e semplici per le imprese del settore e (finalmente) stop alla vendita illegale di F-Gas e apparecchiature che li contengono, si può commentare positivamente quanto disposto con il DPR 146/2018, in vigore dal 24 gennaio 2019.

Il nuovo DPR, abroga il precedente DPR 43/2012 e attua il Regolamento CE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.

Il 24 gennaio 2019, dunque, è la data in cui si pone fine al lungo iter legislativo di adeguamento sugli F-Gas che si trascina dal gennaio 2015, causando incertezze per gli adempimenti a carico delle Imprese che operano su apparecchiature di uso domestico e industriale contenenti F-Gas: pompe di calore, gruppi frigoriferi, condizionatori d’aria, lavatrici industriali, climatizzatori in abitazioni e su auto e per le Imprese commerciali che distribuiscono sul mercato tali F-Gas e tali apparecchiature.

Attività su apparecchiature contenenti F-gas

Oltre a confermare l’obbligo di iscrizione al Registro telematico, dove sia le Persone fisiche che le Imprese che svolgono attività legate agli F-Gas devono registrarsi, sul quale saranno annotate le certificazioni e le verifiche di mantenimento annuali delle stesse, viene istituita la Banca Dati dei Gas Fluorurati, alle quale, attraverso il portale a pagamento, dovranno essere comunicate le vendite di F-Gas, delle apparecchiature che li contengono (anche quelle on-line) e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse.

CHI DEVE COMUNICARE ALLA BANCA DATI E COSA (Art. 16 DPR 146/18):

  • A decorrere dal sesto mese dall’entrata in vigore del nuovo Decreto, chiunque vende F-Gas e apparecchiature che li contengono, al momento della vendita deve comunicare tutti i dati relativi alla vendita.
  • A decorrere dall’ottavo mese dall’entrata in vigore del Decreto, tutte le Imprese, a seguito di intervento di qualsiasi natura su apparecchiature e impianti che contengono gas fluorurati ad effetto serra, devono comunicare entro 30 giorni per via telematica tutte le informazioni relative all’installazione, manutenzione, riparazione e controllo delle perdite.

TracciabilitàTutti questi adempimenti consentiranno di tracciare gli F-Gas e le attività di chi installa impianti che li contengono, contrastando la vendita illegale di F-Gas e lo svolgimento di attività irregolari da parte di Imprese non certificate.

Tutti gli Operatori (proprietari) delle apparecchiature che contengono F-Gas, devono disporre per il controllo delle perdite a cura di Imprese o Personale certificato, affidare gli eventuali interventi di manutenzione e riparazione agli stessi e verificare che siano stati trasmessi i dati di cui all’Art. 16 del DPR 146/18.

Si ricorda a tutti, anche ai committenti e ai cittadini: la normativa nasce dall’esigenza di trattare nella maniera corretta questi gas che, se liberati senza scrupoli in atmosfera, contribuiscono al surriscaldamento globale del pianeta che tanti danni sta già provocando.

Si spera che il Ministero ora si appresti ad emanare il “nuovo decreto sanzioni” in recepimento di quanto previsto dal Regolamento europeo e cioè preveda interventi severi per i cosiddetti “furbi” degli F-Gas, ovvero, per chi installa impianti illegalmente, senza la necessaria certificazione e per chi vende gas e apparecchiature senza accertarsi che gli stessi vengano operati da Imprese certificate, in modo da reprimere le diverse forme di concorrenza sleale e garantire il cliente, nonché il rispetto dell’ambiente che ci circonda.

A cura di Salvatore Puglia – Direttore di CON.SI