Impianti Condizionamento e Refrigerazione

F-Gas, Registro o Libretto d’impianti?

Per le apparecchiature e gli impianti frigoriferi (o per il condizionamento dell’aria), contenenti HFC (gas fluorurati) in quantità uguale o superiore a 3 kg, oltre al Libretto d’impianto (DPR 74/13), occorre tenere aggiornato il Registro dell’apparecchiatura (DPR 43/12) pubblicato sul sito del Ministero dell’ambiente.

Entro il 31 maggio di ogni anno, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature, va presentata, inoltre, al Ministero dell’ambiente, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), una dichiarazione contenete informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo Registro dell’apparecchiatura.

Va rispettato l’obbligo degli intereventi di controllo delle perdite come di seguito:

  1. le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare le perdite almeno una volta all’anno. (Questa disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra);
  2. le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
  3. le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi;
  4. le applicazioni sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

Gli “Operatori” (a) delle applicazioni provvedono affinché esse siano controllate da “Personale Certificato” (b) per individuare perdite, la cui certificazione è verificabile consultando il Registro Nazionale per i Gas Fluorurati (www.fgas.it).

Definizioni:

  1. Operatore – Il soggetto che detiene, tutto o in parte, l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o dell’impianto;
  2. Personale Certificato – Personale dipendente dell’impresa, a sua volta certificata, in possesso della Certificazione di cui al Regolamento (CE) N. 303/2008, per gli impianti di refrigerazione e condizionamento e al Regolamento (CE) N. 304/2008, per gli impianti di spegnimento antincendio.

Per gli altri obblighi e disposizioni si consiglia di consultare il nuovo Regolamento (CE) N. 517/2014 che ha sostituito il precedente N. 842/2006, ed è entrato in vigore dal 1° gennaio 2015.

A cura della Segreteria di CNA SI