Lavori Pubblici

Indicazione del subappaltatore

Il Consiglio di Stato esclude l’obbligo dell’indicazione del nominativo del subappaltatore in sede di offerta anche nei casi dove il concorrente non possiede la qualificazione nelle categorie indicate come scorporabili.

SentenzaLa Sentenza n. 4617 del 3 novembre 2016, precisa che il subappalto attiene alla fase di esecuzione dell’appalto e che pertanto in sede di gara è necessaria la sola indicazione delle lavorazioni che ne formeranno oggetto.

Quindi l’indicazione nominativa del subappaltatore già in sede di offerta non può avere l’effetto vincolante per il concorrente, al quale non può essere impedita la scelta di una diversa impresa al momento opportuno, ossia, a precedere la fase esecutiva dei lavori.

Il Collegio richiama anche quanto affermato dall’Adunanza Plenaria nella Sentenza n. 9 del 2 novembre 2015, ovvero, che in sede di offerta, non è necessaria l’indicazione nominativa dell’impresa subappaltatrice anche nel caso che la concorrente sia sprovvista del requisito di qualificazione per alcune categorie scorporabili e abbia manifestato l’intenzione di subappaltare le relative lavorazioni.

A cura della Segreteria CNA SI