Lavori Pubblici

Codice Appalti: deroga alla suddivisione in lotti

TAR Toscana: il principio previsto dall’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 non è assoluto e le Amministrazioni possono andare in deroga, Sentenza n. 1755 del 12 dicembre 2016.

Il principio della “suddivisione in lotti”, previsto dall’art. 51 del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) per favorire l’accesso alle gare pubbliche delle micro, piccole e medie imprese, non è posto in termini assoluti, ma può essere derogato, sia pure con una decisione adeguatamente motivata. Infatti, lo stesso art. 51, al comma 1, secondo periodo, afferma che “le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera d’invito e nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139”.

SentenzaIl Tar ha messo in rilievo che il n. 78 della direttiva 2014/24/UE, dopo aver posto in evidenza la necessità di garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare pubbliche e il correlato strumento della suddivisione in lotti, si occupa anche della possibile scelta della stazione appaltante di non procedere all’articolazione in lotti e, oltre a prevedere la necessità di motivazione, si spinge anche a considerare le possibili ragioni giustificative di una tale scelta: evidenzia quindi che “tali motivi potrebbero, per esempio, consistere nel fatto che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che tale suddivisione possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto”.

Tra gli interessi che possono essere valorizzati dalle stazioni appaltanti per non procedere alla suddivisione in lotti vi è dunque anche quello dei costi cui la suddivisone in lotti può condurre. Quindi, già a livello europeo compare la tensione tra i due contrapposti obiettivi costituiti, da un lato, dalla finalità di garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare d’appalto, con conseguente loro suddivisione in lotti di importo limitato, e, dall’altro, della finalità di garantire razionalizzazione e contenimento della spesa attraverso la centralizzazione e aggregazione delle gare medesime.

A cura della segreteria di CNA SI