Dal 21 dicembre 2019, gli impianti termici alimentati a gas dei condomini, delle scuole e altri, dovranno far riferimento alla nuova normativa disposta con il DM 8 novembre 2019 emanato dal Ministero degli Interni (VVF).
Il Decreto recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”, riguarda gli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar.
Il provvedimento nello specifico riguarda gli impianti asserviti a:
- climatizzazione di edifici e ambienti;
- produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
- cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
- lavaggio biancheria e sterilizzazione;
- cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Non riguarda, e pertanto non si applica a:
- impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
- impianti di incenerimento;
- impianti costituiti da stufe catalitiche;
- impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.
Da tenere bene in considerazione che: più apparecchi alimentati a gas, installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi.
Quindi se la somma di cui sopra risulta maggiore di 35 kW, il/i locale/i che li contengono ricadono, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del nuovo decreto.
Non concorrono, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, gli apparecchi domestici con portata singola inferiore a 35 kW asserviti ad una unità immobiliare ad uso abitativo, quali: apparecchi di cottura alimenti, stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari, scaldabagno e lavabiancheria.
Non sono da considerare unico impianto più apparecchi installati all’aperto.
Tutte le specifiche tecniche sono contenute negli allegati 1 e 2, fermo restante che gli impianti sono realizzati e gestiti secondo le procedure individuate dal DM 37/08 e si applicano ai nuovi impianti.
Per agli impianti esistenti alla data di emanazione del nuovo decreto:
- non è richiesto alcun adeguamento per gli impianti di portata termica superiore a 116 Kw già approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in base alla previgente normativa, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
- non è richiesto alcun adeguamento per gli impianti di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.
- è richiesto l’adeguamento alle nuove disposizioni degli impianti di portata termica superiore a 35 kW per i quali, con successivo intervento, si predispone l’aumento della portata superiore al 20% di quella esistente.
- è richiesto l’adeguamento alle nuove disposizioni degli impianti di portata termica superiore a 35 kW per i quali, con successivo intervento, si predispone il passaggio dell’alimentazione al combustibile gassoso.
A partire dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto (21 dicembre 2019) non sono più applicabili le precedenti disposizioni.
Servizio informazione per i Soci – Segreteria CON.SI