Impianti Termici

L’obbligo del progetto per l’impianto di riscaldamento

Per l’installazione o il rifacimento dell’impianto di riscaldamento chi deve redigere il progetto? Per un impianto con potenza inferiore a 35 kW è sufficiente un progetto redatto dal Responsabile Tecnico dell’Impresa esecutrice.

Come esempio consideriamo un intervento, per il quale è stata presentata una SCIA per la rimodulazione di pareti interne per il cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione, il quale prevede anche la sostituzione di un radiatore, la modifica di parte delle tubazioni e la sostituzione della caldaia esistente con una nuova a condensazione di potenza 24 Kw.

Impianto di riscaldamento

A tutti gli effetti, in modo esplicito, di scritto non c’è nulla, ed è questo il motivo delle diverse interpretazioni da parte degli addetti ai lavori e da parte degli Uffici autorizzativi.

Il D.M. 37/08 all’art. 5, comma 1, prevede che tutti gli impianti debbano essere progettati, il progetto può essere redatto da un professionista iscritto all’albo o dal Responsabile Tecnico della ditta; lo stesso articolo, al comma 2, elenca quali sono i tipi di impianti con obbligo di progettazione da parte di un professionista iscritto all’albo e che nello specifico riguardano:

  • impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie collettive ramificate;
  • impianti di climatizzazione potenzialità frigorifera ≥ a 40.000 frigorie/ora;
  • impianti distribuzione gas con portata superiore ai 50 kW.

Altre prescrizioni di obbligatorietà non sono specificate nel predetto Decreto per tale argomento.

Il D.M. 1 dicembre 1975 prescrive che le centrali termiche degli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore ai 35 kW debbano essere preventivamente progettati da un professionista iscritto all’albo ai fini della sicurezza, i quali, tra l’altro, rientrano nel campo del controllo da parte dell’INAIL (ex ISPESL) come dettagliato dalla Raccolta R 2009.

Da queste prescrizioni o limiti si deduce che gli impianti di riscaldamento con potenza fino a 35 kW possono essere progettati dal Responsabile Tecnico dell’Impresa esecutrice.

A cura di Salvatore Puglia – Direttore di CON.SI