Fisco

Manutenzioni, IVA 10%

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per gli interventi di revisione periodica e il controllo delle emissioni sugli impianti termici va applicata l’aliquota IVA al 10 % e non del 21%.

Si esprime in tal senso nella Risoluzione n. 15/E del 04 marzo 2013, rispondendo a un interpello, precisando che per la manutenzione ordinaria di impianti termici condominiali o individuali ad uso privato per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione sanitaria.

Quindi beneficiano dell’agevolazione gli interventi per l’integrazione o per mantenere l’efficienza di tutti gli impianti esistenti, consistenti in verifiche periodiche, anche obbligatorie e per l’eventuale ripristino della loro funzionalità.
Già in precedenza con la Circolare n. 71 de 7 aprile 2000 l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che oltre agli impianti elevatori l’agevolazione è applicabile anche agli impianti di riscaldamento.
Pertanto tutti i consumatori finali possono beneficiare per le prestazioni, se pur si avvalgono dei servizi con contratti continuativi, salvo quelli che prevedono coperture assicurative di responsabilità civile verso terzi, almeno che non siano indicate con corrispettivi distinguibili.

Qualora i manutentori dimostrano di averla restituita ai loro clienti, possono procedere alla richiesta del rimborso dell’IVA eccedente al 10 % con il termine massimo di due anni, con riferimento alla data di versamento.

A cura della segreteria di CNA SI

Documentazione:
Risoluzione n. 15/e Agenzia delle Entrate