Fisco

Detrazioni fiscali sostituzione caldaie e vasche da bagno

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 3/E del 2 marzo 2016, con cui fornisce, tra gli altri, chiarimenti sulla possibilità di usufruire delle detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni nel caso di sostituzione della caldaia e della vasca da bagno.

E’ stato chiesto all’Agenzia se è possibile usufruire del bonus mobili in caso di sostituzione di una caldaia.

Sostituzione caldaiaL’Agenzia chiarisce che rientra tra le agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’arredo anche la sostituzione di caldaie per le quali si opta per la detrazione del 50%, trattandosi di manutenzione straordinaria (intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento).

E’ stato chiesto se è possibile fruire della detrazione del 50% per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, considerando gli interventi come eliminazione delle barriere architettoniche, così come affermano i media e le imprese esecutrici dei lavori.

Secondo le Entrate, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. b) ed e) del Tuir è possibile fruire della detrazione del 50% per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui, rispettivamente, alle lett. b), c) e d) dell’art. 3 del dpr 380/2001, nonché per le spese sostenute per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche eseguiti anche su parti comuni.

Sostituzione vasca da bagnoL’Agenzia ritiene che il semplice intervento di sostituzione di una vasca con box doccia non sia agevolabile ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir, in quanto inquadrato tra gli interventi di manutenzione ordinaria. Inoltre tale intervento non è agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto non presenterebbe le caratteristiche tecniche di cui al DM 236/89.

Resta fermo che la sostituzione della vasca e dei sanitari in generale può considerarsi comunque agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento superiore rispetto a quella inferiore.

A cura della Segreteria di CNA SI – Fonte Agenzia delle Entrate