Definiti i criteri e le procedure per l’accesso al credito d’imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 con l’emanazione del Decreto 6 dicembre 2016 da parte del Ministero dell’Economia.
L’art. 1, comma 982, della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 2015) ha introdotto per l’anno 2016 per le spese sostenute dalle persone fisiche ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro.
Le spese sono ammissibili al credito d’imposta a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, qualora le spese sostenute siano relative a immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50%.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti devono inoltrare, per via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, l’istanza all’Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento.
L’Agenzia delle entrate determina la percentuale massima del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto e lo comunicherà con provvedimento del Direttore entro il 31 marzo 2017.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, in alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.
A cura della segreteria di CNA SI