L’Agenzia delle Entrate fornisce nuove indicazioni in riferimento alle agevolazioni fiscali e alle novità presenti nella Legge di Stabilità (Legge 208/2015) relative a persone fisiche, professioni ed imprese.
I chiarimenti vengono esposti con la Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, che puntualizza su IRPEF, IRES e IRAP, di cui di seguito se ne evidenziano quelle di maggiore interesse.
DETRAZIONI IRPEF
Proroga detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, proroga al 31 dicembre 2016 della detrazione, nella misura del 65%, delle spese sostenute per:
- Interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- L’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- L’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- Interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Per i contribuenti incapienti (ossia i contribuenti che ricadono nella cosiddetta no tax area, vale a dire i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’Irpef o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui al citato art. 13 del Tuir), è prevista la possibilità di cedere la detrazione teoricamente spettante per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, sotto forma di un corrispondente credito in 10 anni a favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori.
Nella circolare, viene puntualizzato che i fornitori non sono obbligati ad accettare il credito al posto del pagamento loro dovuto.
AGEVOLAZIONI IVA PER ACQUISTO DA IMPRESA RISTRUTTURATRICE
Secondo i chiarimenti in circolare, la nuova detrazione IRPEF del 50% dell’IVA versata in caso di acquisto di unità abitative di classe energetica A o B spetta anche in caso di immobili ristrutturati acquistati da imprese di ripristino.
Inoltre, la detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.
DISPOSITIVI MULTIMEDIALI
L’Agenzia chiarisce che è possibile beneficiare della detrazione del 65% anche nell’ipotesi in cui l’acquisto, l’installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica.
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Un credito d’imposta spetta alle persone fisiche che sostengono spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, purché non rientrino nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa. Il credito d’imposta è riconosciuto ai fini dell’imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l’anno 2016.
RIDUZIONE ALIQUOTA IRES
Per imprese e professionisti dal 1° gennaio 2017 l’aliquota IRES ordinaria passa dal 27,5% al 24%.
REVERSE CHARGE
L’applicazione del meccanismo del reverse charge viene esteso alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi che, essendo aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico, sono tenuti ad emettere fattura ricorrendo al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd split payment). Viene precisato che i consorzi, a cui si riferisce la norma, sono unicamente:
- I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
- I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- I consorzi ordinari di concorrenti.
Nelle operazioni effettuate dai consorzi nei confronti della PA e soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’IVA relativa a tali operazioni non è pagata al consorzio cedente o prestatore unitamente al corrispettivo, ma viene versata all’Erario direttamente dalla PA cessionaria o committente.
ESENZIONI IRAP
A partire dal 31 dicembre 2015 sono esclusi dall’IRAP:
- I soggetti che esercitano un’attività agricola;
- Le cooperative e i loro consorzi che forniscono servizi nel settore selvicolturale;
- Le cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
- I medici convenzionati con strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture.
RIDUZIONE IRAP
La circolare illustra la norma che riconosce ai fini IRAP la possibilità di dedurre il 70% dei costi sostenuti anche per i lavoratori stagionali che devono essere impiegati per almeno 120 giorni nell’arco di 2 periodi d’imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di conclusione del primo contratto.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Bonus alberghi, spettante nella misura del 30%, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che abbiano sostenuto spese dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino a un massimo di 200.000 euro ed utilizzabile solo in compensazione. Le spese ammissibili al credito di imposta in questione sono quelle relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell’efficienza energetica e di acquisto di mobili e componenti di arredo.
ASSISTENZA FISCALE
La circolare ricorda che dal 1° gennaio 2016 il CAF o Professionista incaricato che abbia apposto un visto infedele risponde solidalmente del pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di violazioni riscontrabili in sede di controllo. Tuttavia, come osservato dalle entrate, anche per le violazioni relative all’apposizione del visto di conformità, non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a 30 euro.
La Segreteria di CNA SI – Fonte Agenzia delle Entrate