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Obbligo di manutenzione impianti elettrici

In particolare per gli impianti a servizio di edifici pubblici, in ambienti di lavoro e di locali ad uso medico, la manutenzione degli impianti elettrici è resa obbligatoria da diverse disposizioni legislative e normative.

Il Decreto legislativo 81/2008 dall’articolo 80 all’articolo 87 del Capo III (Impianti e apparecchi elettrici) del Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale), riporta diverse indicazioni per la manutenzione degli impianti elettrici.

Ad esempio si indica che il datore di lavoro:

  • prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica;
  • a seguito della valutazione del rischio elettrico adotta la misure tecniche ed organizzative necessarie a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1 dell’articolo 80;
  • prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 dell’articolo 80 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Soffermandosi sulla manutenzione degli impianti elettrici e ai principi generali previsti dalla norma CEI 11-27:2014 IV edizione, oltre che al D.Lgs. n. 81/08 vanno presi in considerazione anche altri riferimenti che ne sanciscono gli obblighi, esempio:

  • Art. 8, comma 2 del DM 37/08 – “Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.”;
  • Art. 4, comma 1 del DPR n. 462/01 – “Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.”;
  • Art. 15 del DPR n. 577/1982 – Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco;
  • Tutto quanto discende indirettamente dall’art. 2087 del Codice Civile.

Quelle appena indicate sono solo i principali riferimenti, da essi, infatti, derivano molte altre disposizioni specifiche per luoghi e relativi impianti, quali ad esempio:

  • Attività turistico alberghiere;
  • Edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi;
  • Edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre;
  • Luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento;
  • Impianti sportivi;
  • Edifici scolastici;
  • Distributori stradali di GPL per autotrazione;
  • Luoghi di lavoro con rischio di esplosione.

Va poi ricordata la Norma CEI 117-113 (EN 61439-1) per i quadri elettrici, che al punto 6.2.2. recita: “…L’utente è tenuto ad eseguire la manutenzione specifica nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore: ad esempio dei trasformatori MT/BT, dei gruppi elettrogeno, dei gruppi di continuità e in genere di apparecchiature di una certa importanza. La corretta manutenzione, così come indicata dal costruttore, è una delle condizioni necessarie per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura. In caso di danni, a persone o cose, riconducibili ad una manutenzione inadeguata o carente, in nessun caso potrà essere chiamata in causa il produttore.”.

Una particolare attenzione va fatta poi su i luoghi la dove la normativa obbliga alla tenuta di appositi registri per i controlli manutentivi periodici dell’impianto di protezione contro i fulmini e dell’impianto di illuminazione di sicurezza.

In ultimo, che comunque non completa un elenco esaustivo, secondo la norma CEI 64-8, gli impianti elettrici devono essere ispezionati prima della loro messa in servizio quando sono: nuovi, dopo le modifiche e anche periodicamente durante l’esercizio.

A cura della Segreteria di CNA SI