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Semplificazioni per impianti di microcogenerazione

Già dal 1° febbraio 2012 è in vigore il dispositivo per la semplificazione fiscale degli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento (G.U. n. 14 del 18/01/2012), D.M. 27 ottobre 2011.

Entrando in vigore, il Decreto, ha predisposto per gli impianti in oggetto, delle semplificazioni di natura gestionale relativi agli adempimenti per l’installazione dei dispositivi e di natura fiscale, per ciò che attiene al versamento delle accise e degli altri oneri tributari.

Il decreto si applica alle officine elettriche, azionate con gas naturale, con gasolio e con gas di petrolio liquefatti (G.P.L.), dotate di un impianto di microcogenerazione ad alto rendimento avente potenza elettrica complessiva non superiore a 50 kW e caratteristiche conformi ai criteri di cui all’allegato III al D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni.

I soggetti interessati, contestualmente alla denuncia, devono produrre:

  • lo schema raffigurante la planimetria dei luoghi in cui la stessa officina è collocata, redatta in scala opportuna, con evidenziati la linea di adduzione del combustibile e la posizione dell’inerente contatore;
  • lo schema unifilare dell’impianto elettrico dell’officina;
  • lo schema sintetico della rete di distribuzione dell’energia termica prodotta;
  • lo schema sintetico a blocchi dei carichi termici e di quelli elettrici alimentati.

Inoltre devono indicare le caratteristiche tecniche dell’impianto e l’indicazione del consumo medio annuo di energia elettrica dei carichi allacciati in riferimento ai due anni solari antecedenti alla richiesta di attivazione, ovvero, per gli impianti di nuova attivazione, una stima degli assorbimenti annui presunti.

Per l’accertamento e per la liquidazione dell’accisa sull’energia prodotta, per i soggetti non dotati di contatori dell’energia elettrica consumata, l’Ufficio competente provvede alla stipula di un apposita convenzione sulla base dei riscontri e stime delle ore di funzionamento.

Ai soggetti provvisti di contatori il corrispettivo dell’accisa viene corrisposta in due acconti (marzo e novembre) calcolati sull’imposta dell’anno precedente.

Le quantità di combustibile da considerarsi rispettivamente impiegate per la produzione di energia elettrica e per riscaldamento, sono determinate applicando i coefficienti, determinati dall’ENEA, indicati nell’Allegato I del decreto.

A cura della segreteria di CNA SI
Consorzio CNA Servizi per gli Installatori

Documentazione:
Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 27/10/2011