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Rinvio dell’obbligo del 50% di fonti rinnovabili

Il D.L. Milleproroghe 2017 rinvia al 2018 l’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili prorogando il 35% anche per il 2017 in luogo del 50% previsto in precedenza.

L’obbligo della quota di utilizzo delle rinnovabili termiche è stato disposto per i nuovi edifici o per le ristrutturazioni rilevanti.

Decreto milleprorogheOltre al rinvio al 30 giugno 2017 dell’obbligo di installazione di contabilizzatori e termovalvole nei condomini, il D.L. ha prorogato le scadenze fissate dal D.Lgs. 28 del 2011 (decreto rinnovabili) sull’obbligo di utilizzo di rinnovabili.

Gli impianti interessati da tale obbligo sono:

  • riscaldamento invernale
  • raffrescamento estivo
  • produzione di acqua calda sanitaria

Il rilascio dei titoli edilizi autorizzativi per i nuovi edifici e per gli interventi di ristrutturazione rilevanti è soggetto a tale obbligo sin dal 31 maggio 2012, ciò in riferimento a quanto stabilito dall’art. 11 e dall’allegato 3 del D.Lgs. n. 28/2011.

Si ricorda che il D.Lgs. 28/2011 dispone che gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e dei consumi previsti per il riscaldamento e il raffrescamento nelle misure di seguito riportate:

  1. il 20% quando la richiesta del titolo edilizio autorizzativo è stata presentata nel periodo che va dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  2. il 35% quando la richiesta del titolo edilizio autorizzativo è stata presentata nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  3. il 50% quando la richiesta del titolo edilizio autorizzativo viene presentata dal 1° gennaio 2017.

Quindi, il riferimento di cui alla lettera c. , con il Milleproroghe, viene posticipato di un anno.

Si sottolinea inoltre, che questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Per quanto riguarda l’energia elettrica rimane l’obbligo di installare una potenza da rinnovabili che va calcolata in riferimento alla superficie in pianta dell’edificio moltiplicata per un coefficiente che aumenta in tre scaglioni individuati come segue:

Impianto termico

  1. 1 kW ogni 80 mq se la richiesta del titolo edilizio autorizzativo è stata presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2013;
  2. 1 kW ogni 65 mq se la richiesta del titolo edilizio autorizzativo è stata presentata nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  3. 1 kW ogni 50 mq se la richiesta del titolo edilizio autorizzativo viene presentata nel 2017.

Sono sottoposti all’obbligo dei consumi termici da rinnovabili anche gli edifici esistenti con superficie utile superiore a 1.000 mq soggetti a ristrutturazione integrale, nonché gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione.

Per gli edifici pubblici gli obblighi di integrazione sono incrementati del 10%.

A completamento di quanto, riportato in sintesi, si rimanda, tra gli altri, all’art. 11 (Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) e all’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011, di cui l’art. 11 i commi 1 e 3 recitano inequivocabilmente:

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi […..];
3. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio”.

A cura della segreteria di CNA SI – Fonti legislative