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Qualificazione FER: chiarimenti

La Qualificazione FER è un argomento che in questo periodo suscita interesse negli installatori di impianti alimentati con Fonti Energetiche Rinnovabili: installazione e manutenzione straordinaria di generatori a biomassa, pompe di calore e sistemi solari fotovoltaici e solari termici.

Corso FERL’obbligo è stato istituito dal D.Lgs. 28/2011, emanato in attuazione della Direttiva CE 28/2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, il quale all’art. 15 “Sistemi di qualificazione degli installatori” al comma 1 recita: La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’art. 4 del DM 37/08, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

NOTA 1 – Il comma 1 dell’art. 15 non indica il conseguimento della qualifica professionale per gli installatori in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alla lettera d) dell’art. 4 del DM 37/08, ovvero, requisiti riconosciuti per pratica professionale. Successivamente il D.L. 63/2013 (art. 17) ha esteso la qualifica automatica per tutti i Responsabili Tecnici comunque gli siano stati o gli saranno riconosciti i requisiti tecnico professionali.

NOTA 2 – Il comma 2 dell’art. 15 dispone, esclusivamente per i Responsabili Tecnici che hanno ottenuto o otterranno il riconoscimento dei requisiti ai sensi dell’art.4, lett. c) del DM 37/08, ovvero, per titolo di formazione professionale, la frequenza di un specifico corso di formazione della durata minima di 80 ore, di cui 20 ore per il modulo comune e 60 ore per i moduli specifici. Al termine del corso è poi prevista una verifica finale volta ad accertare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste per la Qualifica FER.

A SCANSO DI EQUIVOCI – Le lettere sopra citate non indicano l’abilitazione all’esercizio di attività sugli impianti (art. 1 del DM 37/08, lett. A, B, C, D, E, F, e G) assegnata dalla CCIAA, ma indicano per quali requisiti è stata riconosciuta la qualifica al Responsabile Tecnico dell’impresa. Per cui corrispondono:

  • lettera a) chi ha ottenuto la qualifica tramite laurea;
  • lettera b) chi ha ottenuto la qualifica tramite diploma più esperienza;
  • lettera c) chi ha ottenuto la qualifica tramite titolo di formazione professionale e esperienza;
  • lettera d) chi ha ottenuto la qualifica tramite esperienza lavorativa specializzata.

OBBIETTIVO E OBBLIGATI – Viene sottolineata l’esigenza di qualificare la professionalità, per specifica attività FER, degli installatori che operano in uno degli ambiti attualmente più importanti del mercato, disponendo l’obbligo della formazione continua dei Responsabili Tecnici o preposti a tale ruolo. Di questi per la Qualifica FER:

  • Chi ha ottenuto il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali a sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) e intende conseguire la qualifica FER, deve seguire il corso di formazione di 80 ore e superare l’esame finale;
  • Chi ha ottenuto il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali a sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), b) e d), risulta automaticamente qualificato;
  • Tutti, al fine del mantenimento della Qualifica FER, secondo l’allegato 4, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 28/11, hanno l’obbligo di aggiornamento con cadenza triennale, attraverso la partecipazione alle specifiche attività formative della durata minima di 16 ore.

DECORRENZA DELL’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE – Lo standard formativo comune è stato individuato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22 dicembre 2016, non tutte le Regioni hanno approvato il programma dei corsi in tempo utile, pertanto i termini sono stati prorogati rispetto a quanto indicato dal D.Lgs. 28/11. La Regione Sicilia ha approvato lo standard formativo con il D.A. n. 1297 del 28 febbraio 2017.

  • Tutti i Responsabili Tecnici che hanno ottenuto la Qualifica FER, a decorrere dall’agosto 2013, dovevano partecipazione alle attività formative di aggiornamento entro il triennio successivo, ovvero, entro il primo agosto 2016. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2019;
  • Tutti i Responsabili Tecnici che hanno ottenuto la Qualifica FER dopo il 31 dicembre 2016, devono partecipare alle attività formative di aggiornamento entro il triennio successivo con riferimento alla data di ottenimento della qualifica.

Fotovoltaico, pompe di calore, generatori a biomassa

FORMAZIONE SPECIFICA – La qualificazione è individuata in riferimento a 4 profili professionali dei due magro settori impiantistici interessati dall’impiego di energia rinnovabile:

  1. Settore Termoidraulici: Pompe di calore, Solare Termico e Generatori a Biomassa;
  2. Settore Elettrici: Solare Fotovoltaico.

La Qualifica FER è valida per tutto il territorio italiano, la formazione è erogata dagli Enti di Formazione individuati e accreditati dalle Regioni, i quali rilasciano i relativi titoli abilitativi. I contenuti dei corsi di aggiornamento seguono lo standard comune approvato dalle singole Regioni e possono essere proposti per singolo profilo professionale o più profili, in questo caso devono comprendere tutti moduli specifici. In ogni caso la durata minima è di 16 ore.

CON.SI con il supporto della Collaborazione e Convenzione con ANTEMAR, Ente regolarmente accreditato dalla Regione Sicilia, ha già programmato diverse date di svolgimento dei corsi di aggiornamento a partire dal 15 settembre 2019. Il programma prevede più sessioni nelle diverse sedi di ANTEMAR (Trapani – Mazara del Vallo – Marsala – Alcamo – Castelvetrano), nei prossimi giorni saranno comunicate le date e le sedi. Nel frattempo tutti gli installatori interessati possono manifestare l’interesse chiamando o inviando un messaggio alla Segreteria CON.SI.

Salvatore Puglia – Direttore di CON.SI