Logo Energie Rinnovabili

Modello unico per FV fino a 20 kW

Dal 24 novembre 2015 in poi si utilizza il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti fotovoltaici non superiori a 20 kW integrati sulle coperture degli edifici.

Il Ministero delle Sviluppo economico ha approvato il Modello unico con il Decreto 19 maggio 2015, comprende una parte per i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori e da una parte per i dati da fornire a fine lavori.

Impianto fotovoltaico

Il Modello unico è da utilizzare per gli interventi di realizzazione, connessione e messa in esercizio degli impianti fotovoltaici aventi le caratteristiche:

  • Potenza non superiore a quella disponibile in prelievo;
  • Da realizzare in edifici già con prelievo attivo in BT;
  • Potenza nominale inferiore a 20 kW;
  • Richiesta contestuale dell’accesso al regime dello scambio sul posto;
  • Da realizzare su tetti degli edifici secondo quanto disposto dall’art. 7-bis del DLgs. n. 28/11;
  • Che sia l’unico impianto di produzione collegato sullo stesso punto di prelievo.

Procedure prima dell’inizio dei lavori:

  • Prima dell’inizio dei lavori il richiedente fornisce i dati indicati nella parte I del Modello;
  • Nella fase di presentazione della parte I, il richiedente accetta le modalità e le condizioni di contratto definite dal gestore della rete relative alla connessione e ai costi per eventuali lavori;
  • Il gestore, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della parte I, previa verifica che la richiesta sia compatibile con quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Decreto e che per l’impianto siano previsti solo lavori semplici per l’installazione del gruppo di misura, da comunicazione all’utente richiedente;
  • Ad esito positivo delle verifiche preliminari da parte del gestore, lo stesso avvia l’iter di connessione senza emissione di preventivo e provvede a inviare copia del Modello unico al Comune a mezzo PEC, a caricare i dati dell’impianto sul portale di Terna, a inviare copia del modello al GSE, ad addebitare al richiedente gli oneri per la connessione e ad inviare al richiedente le copie delle ricevute delle suddette trasmissioni.
  • A seguito di verifica positiva delle condizioni, nei casi dove per la connessione necessitano lavori più complessi rispetto alla semplice installazione del gruppo di misura, il gestore della rete, informa il richiedente evidenziando i motivi e allegando il relativo preventivo per la connessione.
  • All’accettazione del preventivo, il gestore di rete provvede alle attività di cui al comma 5, lett. a), b) e d) del Decreto.

Fotovoltaico, energia verde

Procedura a fine lavori:

  • Alla fine dei lavori il richiedente fornisce i dati indicati nella parte II del Modello unico;
  • Nella fase di presentazione della parte I, il richiedente accetta il regolamento di esercizio, il contratto per l’erogazione del servizio in regime di scambio sul posto, fornito dal GSE e messo a disposizione dal gestore di rete;
  • A seguito del ricevimento della parte II del Modello unico, il gestore provvede ad inviare copia al comune a mezzo PEC, a inviare copia al
    GSE per la richiesta del servizio di scambio sul posto, a caricare sul portale di Terna l’avvenuta messa in servizio confermando i dati dell’impianto, ad addebitare l’eventuale saldo del corrispettivo per la connessione e ad inviare copia delle ricevuta di trasmissioni a soggetto richiedente.

Le due parti del Modello unico sono da trasmettere al Soggetto gestore della rete per via telematica.

Il gestore di rete è tenuto a fornire al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, una guida informativa che contenga le indicazioni per gli adempimenti e i relativi riferimenti.

In conclusione sarà il Gestore della rete a interagire con GSE, Terna, Comune e Regione, quindi non più l’utente.

A cura della Segreteria di CNA SI