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La Qualifica installatori FER sulla visura camerale

Approvato alla Camera l’emendamento al Decreto Semplificazioni (in corso di conversione in Legge), che modifica il contestato art. 15 del DLgs. 28/2011 (Decreto rinnovabili).

La qualificazione FER comparirà sulla visura camerale delle imprese.

Qualificazione FER

La specifica richiesta in materia (di rimedio alla carenza normativa) avanzate da tempo dalle principali associazioni di settore impiantistico ha trovato finalmente ascolto dalla politica: la Camera ha approvato l’emendamento che modifica l’Art. 15 del D.Lgs. 28/2011 (Sistemi di qualificazione degli installatori).

Il testo del Decreto semplificazione (D.L. 77/2021) all’Art. 32-quater, dispone:

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili siano inseriti nella visura camerale delle imprese dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.

L’articolo, a tal fine, sostituisce il comma 7 dell’articolo 15, del decreto legislativo n. 28/2011. Tale norma attualmente dispone che i titoli di qualificazione siano resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.

L’emendamento è stato presentato dagli On. del gruppo di Italia Viva Sara Moretto e Marco Di Maio e, se confermato anche nella versione definitiva della legge, risolve un’annosa questione che coinvolge le imprese installatrici.

Dal 2011 è in vigore il sistema di qualificazione degli installatori di impianti FER che prevede il mantenimento della qualifica (ottenuta in sede di riconoscimento dei requisiti Tecno professionali in capo al Responsabile Tecnico, previsti dall’Art. 4 del D.M. 37/08) mediante la frequenza obbligatoria di 16 ore di formazione ogni tre anni.

La carenza normativa che ha creato il problema risiede nel fatto che nel D.Lgs. 28/2011 non viene fatto riferimento all’obbligo, da parte delle Camere di Commercio, di inserire nella visura camerale delle imprese la qualificazione ottenuta e l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento necessario.

La “lacuna” normativa ha creato notevoli problemi alle imprese: dopo aver assolto all’obbligo del percorso formativo di aggiornamento, non è possibile riscontrare da nessuna parte l’avvenuta qualificazione e lo svolgimento del percorso di aggiornamento obbligatorio.

Ad oggi, di fatto, risultano equiparate le imprese che hanno adempiuto regolarmente a un obbligo di legge a quelle che non hanno compiuto alcun percorso di qualificazione, con il risultato di una discriminazione e di subire la concorrenza sleale praticata dagli operatori poco trasparenti la cui scarsa professionalità ha contribuito in questi anni a rendere il mercato meno limpido.

Fonti Energie Rinnovabili Tecnico QualificatoGli interventi di efficientamento energetico degli edifici, oggi fortemente agevolati, prevedono, nella gran parte, l’installazione di impianti alimentati da Fonti rinnovabili, va da sé che la qualificazione FER è uno dei requisiti essenziali che le Imprese esecutrici devono dimostrare ed espressamente richiesto. Si auspica una più incisiva verifica da parte degli Enti preposti per l’ammissione ai benefici previsti dall’ecobonus, dal superbonus e dal conto termico.

Salvatore Puglia – Direttore di CON.SI

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