Impianti Termici

La manutenzione di stufe e generatori a biomasse

In assenza di indicazioni precise riportate sul Libretto uso e manutenzione da parte dell’installatore e/o del costruttore è obbligatorio seguire le normative tecniche di settore, come prescrive l’Art. 7 del DPR 74/2013.

Pellet e legnaAnche per i gruppi termici alimentati a biomassa (es: caldaie, stufe a pellet, termocamini, termostufe, termocucine, ecc..), per quanto riguarda il controllo e la manutenzione periodica dell’impianto, devono essere seguite le indicazioni fornite dall’Installatore o dal Fabbricante dell’apparecchio nel libretto di uso e manutenzione, sia per la tipologia di operazioni da eseguire, che per la periodicità delle stesse.

In assenza di indicazioni rese dall’Installatore e/o dal Costruttore, situazione che può capitare soprattutto per gli apparecchi datati, è obbligatorio seguire le normative tecniche di settore, nel caso specifico la Norma UNI 10683:2012 che dà indicazioni in merito sia alle operazioni da eseguire.

Per l’installazione e la manutenzione si è dato già cenno con un precedente articolo pubblicato sul presente portale: “Stufe pellet e legna, installazione e manutenzione” del 30 dicembre 2017.

Per la periodicità della manutenzione sono da rispettare per i diversi tipi di apparecchio:

  • 2 anni per i dispositivi alimentati a pellet di potenza inferiore a 15 kW;
  • 1 anno per i dispositivi alimentati a pellet di potenza tra 15 kW e 35 kW;
  • 1 anno per le caldaie alimentate a biomassa di potenza non superiore a 35 kW;
  • 1 anno per altre tipologie di apparecchi alimentati a biomassa collegati a Impianti di riscaldamento (es: termocamini, termostufe, etc.) di potenza non superiore a 35 kW.

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione eseguite a regola d’arte, il manutentore rilascia all’utente un rapporto tecnico di controllo e manutenzione, che va allegato al Libretto di impianto Termico.

Per quanto riguarda gli Apparecchi alimentati da Fonti Rinnovabili di cui al D.Lgs. 28/2011, nei quali rientrano quelli alimentati da biomasse, si ricorda che non sussiste l’obbligo di effettuare il controllo di efficienza energetica, ovvero, anche la “prova fumi”, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014.

Da tenere in considerazione comunque che, nessuno vieta di eseguire la prova dei fumi, essa può essere opportuna poiché, oltre a poter verificare il valore di rendimento, che può variare molto in funzione della tipologia e qualità di combustibile bruciato, i dati rilevati (ossigeno, monossido, polveri, etc.) sono parametri importanti per valutare la qualità della combustione all’interno del focolare e il corretto funzionamento dell’apparecchio e la sicurezza per le persone.

Vai alle pagine degli aderenti CON.SIGli interventi di manutenzione, praticati dai tecnici abilitati, vanno regolarmente inseriti nel Libretto di impianto Termico, analogamente come quelli eseguiti sulle caldaie o su altri apparecchi dell’impianto termico.

A cura della segreteria CON.SI