Sulla G.U. n. 55 del 07/03/2014 è stato pubblicato il D.M. 10 febbraio 2014 che contiene il nuovo modello di Libretto d’impianto termico e i modelli per il Rapporto di efficienza energetica previsti dal D.P.R. 74/13.
Il libretto dell’impianto costituisce la “carta di identità” di un impianto termico; esso riporta tutti i dati relativi all’installatore, all’utilizzatore, al manutentore e all’eventuale terzo responsabile della gestione.
Il decreto definisce:
- il modello di libretto di impianto per la climatizzazione estiva e invernale;
- la data da quando deve essere utilizzato, che è il 1° giugno 2014;
- i modelli di rapporto di efficienza energetica da utilizzare dal primo giugno 2014, in occasione di controlli ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del D.P.R. 74/2013, sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW.
I controlli vanno fatti su tutti gli impianti con o senza produzione di acqua calda sanitaria (ad esclusione degli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto).
Come previsto dal D.P.R. 74/2013, i modelli di rapporto sono di 4 tipologie:
- 1) gruppi termici;
- 2) gruppi frigo;
- 3) scambiatori;
- 4) cogeneratori.
Il libretto, va compilato e aggiornato ad ogni intervento di manutenzione.
Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 74/2013, sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono.
Nel caso di dismissione dall’impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell’impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.
Il libretto è costituito da 14 schede che devono essere compilate e aggiornate da:
- Scheda 1 – dal Responsabile che firma;
- Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – dall’Installatore;
- Scheda 3 – dal Responsabile (con firma 3° Responsabile);
- Schede 11, 12 – dal Manutentore;
- Scheda 13 – dall’Ispettore;
- Scheda 14 – dal Responsabile o eventuale 3° Responsabile.
Per gli impianti già esistenti al primo giugno 2014, sarà necessario comunque allegare ai nuovi modelli il vecchio libretto di impianto (per impianti con potenza termica inferiore a 35 kW) o di centrale (con potenza termica superiore o uguale a 35 kW).
Ce la farà la Regione Sicilia ad essere adempiente ed in linea con il resto dell’Italia, o per il controllo sugli impianti termici siamo fuori dall’Italia? Questa nostra Regione è sensibile per l’efficienza energetica e la sicurezza? Chissà, magari è la volta buona, di certo è che non ha approvato ancora nessun regolamento.
A cura della Segreteria di CNA SI
Documentazione:
Decreto Ministeriale del 10/02/2014