Per quanto previsto dal Decreto Legge n. 91/2014, dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici, deve avvenire utilizzando un modello unico che sostituirà tutti i vari modelli eventualmente adottati dai Comuni.
L’AEEG si è espressa favorevolmente (Parere n. 172 del 16 aprile 2015) in merito allo schema di Decreto trasmesso dal Mise il 19 marzo 2015, con l’obiettivo di approvare il modello unico per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, indicando alcune modifiche da farsi:
- il vademecum informativo, dovrà essere predisposto dai gestori di rete sulla base di principi definiti dall’Autorità;
- il codice IBAN per effettuare i pagamenti afferenti allo scambio sul posto dovrà essere; trasmesso direttamente dal richiedente al GSE all’atto della sottoscrizione del contratto di scambio sul posto;
- il produttore dovrà indicare anche la marca e il modello degli inverter, dei sistemi di protezione d’interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti.
Il modello unico potrà essere utilizzato per i seguenti impianti:
- clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- potenza minore o uguale a quella già disponibile in prelievo;
- con potenza nominale non superiore a 20 kW;
- contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;
- realizzazione sui tetti degli edifici;
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
A cura della Segreteria di CNA SI