Interventi per l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche e altro.
Il Decreto-Legge n. 91/2014 “Competitività”, convertito con la Legge 116/2014, ha introdotto, tra le altre, alcune novità in materia di Ambiante ed Energia e per lo sviluppo delle Imprese.
Con il Dipartimento Politiche Ambientali della CNA Nazionale abbiamo fatto un approfondimento su alcune disposizioni:
Art. 9 – Efficientamento energetico degli edifici pubblici
Vengono stanziati 350milioni di Euro per il finanziamento a tasso agevolato di interventi di efficientamento energetico di edifici scolasti e universitari pubblici.
Art. 18 – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella Divisione 28 della Tabella ATECO, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino al 30 giugno 2015, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.
Art. 22 – Misure a favore del credito alle imprese
Viene meno la ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea.
Art. dal 23 al 29 – Taglia bollette
Vengono introdotte alcune misure per ridurre il peso della bolletta a favore dei clienti in media e bassa tensione con potenza non inferiore a 16.5 kW.
La riduzione degli oneri in bolletta riguarda le seguenti misure:
- Oneri di sistema per SEU e RIU (articolo 24): ai sistemi efficienti di utenza e alle Reti interne di utenza entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014 verranno applicati gli oneri di sistema anche sulla parte di auto-consumo, nel limite inizialmente fissato al 5%.
- Costi di funzionamento del GSE (articolo 25): i costi di attività del GSE vengono posti a carico dei beneficiari delle medesime attività; sono esclusi dall’applicazione di tali costi gli impianti FER fino a 3 kW destinati all’autoconsumo.
- Revisione dello scambio sul posto (articolo 25bis): viene demandata all’Autorità per l’energia una revisione del meccanismo dello scambio sul posto. Tra i principi di delega è previsto: l’innalzamento della soglia di ammissione al meccanismo, per impianti fino a 500kW; la non applicabilità degli oneri generali di sistema per impianti FER al di sotto dei 20 kW e l’applicazione degli oneri nei limiti del 5% per impianti di potenza superiore.
- Rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico: questa misura è stata fortemente contrastata, dalla CNA e dalle altre Associazioni di settore, in sede di discussione del provvedimento, poiché interviene in maniera retroattiva modificando le condizioni di incentivazione di investimenti effettuati dalle imprese. La legge di conversione ha, come previsto, mantenuto ugualmente tale disposizione, modificandone in parte i criteri di scelta per i soggetti titolari degli impianti: la riduzione della componente A3 infatti rappresenta il canale principale mediante il quale il Ministero dello sviluppo economico intende recuperare le risorse per la riduzione delle bollette.
Dal 1° gennaio 2015 dunque, gli impianti FV al di sopra dei 200 kW, subiranno una rimodulazione degli incentivi, sulla base di tre opzioni, da scegliere entro il 30 novembre. Ovvero:
1) tariffa erogata per 24 anni, ma ricalcolata secondo le percentuali di riduzione (tra il 17% e il 25% in base al periodo residuo di incentivazione) indicate nell’allegato 2 della legge;
2) tariffa ferma per 20 anni, ma rimodulata al ribasso per un primo periodo di fruizione e poi incrementata in uguale misura per un secondo periodo. Le percentuali di rimodulazione saranno definite con Dm Sviluppo economico;
3) tariffa ferma per 20 anni, ma ridotta del 6% per impianti sopra 200 e fino a 500 kW, del 7% per impianti sopra 500 e fino a 900 kW, del 8% per impianti sopra i 900 kW.
Viene inoltre previsto che i beneficiari di incentivi da rinnovabili (non solo FV) possono cedere una quota di detti incentivi fino all’80% a un acquirente selezionato tra i principali operatori finanziari europei, attraverso un’asta al ribasso; l’operatore che si aggiudica l’asta subentra nel diritto a ricevere l’incentivo per gli impianti. Sugli incentivi acquistati, a decorrere dal momento della cessione non si applicano le norme sulla rimodulazione viste sopra.
Le modalità operative per il funzionamento saranno definite dall’Authority per l’energia.
- Ulteriori misure per ridurre le bollette (articoli da 27 a 29): sebbene la parte più consistente della riduzione del costo dell’energia derivi dalla rimodulazione degli incentivi al FV, il decreto interviene eliminando alcuni sussidi ingiustificati finora presenti in bolletta. In particolare viene eliminato lo sconto previsto per i dipendenti del settore elettrico e viene in parte rimodulato il sistema tariffario agevolato per le ferrovie dello stato. Viene inoltre definita una revisione della regolazione dei sistemi elettrici insulari basata sui criteri dei costi efficienti.
Art. 30 – Semplificazione autorizzazione impianti FER
Per gli impianti autorizzati mediante semplice comunicazione al Comune, viene previsto un modello unico (dal 1° ottobre 2014) che verrà definito dal Ministero Sviluppo economico. La comunicazione al Comune viene prevista anche per le pompe di calore.
Altre semplificazioni vengono previste per l’autorizzazione degli impianti a biometano.
Il comma 2-novies introduce una proroga al 31 dicembre 2014 dell’attuale sistema per il calcolo della accisa agevolata per gli impianti a cogenerazione.
Art. 31 – Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi.
Modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni dei contratti regolati in conto corrente nei confronti della clientela.
Seppure tali misure potranno apportare un beneficio economico per una parte delle nostre imprese, riteniamo che concretamente tali disposizioni avranno un effetto limitato, sia per l’entità del risparmio conseguibile sia per l’ambito di applicazione limitato ad alcune fasce d’imprese.
A cura della Segreteria di CNA SI