Edilizia

SUE (Sportello Unico per l’Edilizia), fantasma?

Abbiamo provato a chiedere in giro in ambienti interessati, cioè in aree tecniche comunali, dove è il SUE, lo Sportello Unico per l’Edilizia a cui inviare le copie delle Dichiarazioni di Conformità di cui al DM37/08.

Per evitare commenti da barzelletta sulle risposte ricevute, riassumiamo che, ad eccezione di alcuni, quando non è stato confuso con il SUAP, nell’immaginario degli addetti ai lavori è uno sportello unico nel senso che ce ne sarà uno per tutta l’Italia e nessuno sa dove sta.
Quindi, magari per soddisfare la curiosità, proviamo qui di seguito, a capire dove dovrebbe essere e a cosa dovrebbe servire, caso mai, anche dopo qualche decennio dalla sua istituzione, dovesse fare la comparsa anche tra gli Uffici comunali della nostra ex Provincia.

Lo Sportello Unico per l’Edilizia è diventato l’interlocutore principale, per quasi tutto il territorio italiano (quasi perché pare manca il nostro e qualche altra area meridionale), per tutte le questioni relative al rilascio dei titoli abilitativi e ai controlli sull’attività edificatoria.
È stato istituito oltre 10 anni fa dal D.P.R.380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), con lo scopo di curare i rapporti con i cittadini, i progettisti e le imprese per tutto quanto attiene il disbrigo delle pratiche edilizie.
Proviamo a fare una sintesi.

Cosa è il SUE

Innanzi tutto possiamo definirlo un servizio disciplinato dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/01) così come previsto dall’Ordinamento Giuridico Italiano.
In particolare da al cittadino la possibilità di avere un unico riferimento nelle diverse amministrazioni a cui rivolgersi per ogni tipo di pratica edilizia.
Il SUE, è stato introdotto dall’art. 5 del DPR ed ha sostituito tutte le strutture comunali per la gestione dell’edilizia in precedenza individuati dagli stessi Enti con vari riferimenti legislativi.
Lo sportello può essere unico (forma associativa) per più Comuni, purché lo si doti di un comune archivio informatico.

Quali compiti deve svolgere il SUE

Lo Sportello Unico ha il compito di:

  • Ricevere le denunce di inizio attività (DIA) e le richieste di rilascio dei permessi di costruire, compreso ogni altro tipo di assenso;
  • Dare informazioni riguardanti i titoli abilitativi, anche mettendo a disposizione del cittadino archivi informatici accessibili in via telematica e gratuiti, con le indicazioni di tutti gli adempimenti necessari;
  • Dare informazioni sullo stato dell’iter procedurale delle pratiche e sull’elenco delle domande presentate in materia di edilizia;
  • Favorire l’accesso ai documenti amministrativi, alle norme comunali e ai regolamenti in materia di edilizia a chiunque ne abbia interesse;
  • Provvedere al rilascio dei Permessi di Costruire, dei Certificati di Agibilità, delle Certificazioni relative alle prescrizioni normative e di qualsiasi altro tipo di determinazioni di carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale, edilizio, finalizzati agli interventi di trasformazione e cambio di destinazione d’uso degli immobili e pertinenze;
  • Interfacciarsi tra l’Amministrazione comunale, il privato cittadino e tutte le altre Amministrazioni interessate dalle diverse procedure;
  • Riceve le Dichiarazioni di Conformità relative agli impianti come previsto dall’art. 11 del DM 37/08 e ne inoltra copia alla CCIAA competente.

In particolare per il rilascio del Permesso di Costruire, il SUE deve acquisire direttamente o tramite conferenza di servizi, tutti gli atti di assenso necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio.

Atti che il SUE deve acquisire direttamente

Atto Quando
Parere dell’ASL Nei casi in cui non può essere sostituita dall’asseverazione del professionista per la conformità alle norme igienico-sanitarie
Parere dei Vigili del Fuoco Nei casi previsti dalle norme antincendio
Autorizzazioni del competente Ufficio Tecnico Regionale Per le costruzioni in aree indicate come zone sismiche
Assenso dell’Amministrazione Militare Per le costruzioni nelle zone contigue alle opere di difesa dello Stato e opifici ad uso militare
Autorizzazioni del Direttore della Circoscrizione Doganale Nei casi di costruzioni e modifiche di edifici ricadenti nelle zone di salvaguardia della linea doganale a terra e in mare
Autorizzazioni dell’Autorità competente Per le costruzioni su terreni a confine con il demanio marittimo
Pareri preliminari, autorizzazioni paesaggistiche o assensi Per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Parere dell’Autorità di Bacino In caso di intervento ricadente in zona sottoposta a vincoli idrogeologici
Parere dell’Autorità competente Nel caso di aree naturali protette

Recenti modifiche al SUE

Per una semplificazione e una velocizzazione dei procedimenti amministrativi è intervenuto il recente DL 83/12 “Decreto Sviluppo”, intruducendo delle novità:

  • Il SUE diventa l’unico punto di riferimento per i privati interessati alle procedure amministrative in riferimento al titolo abitativo;
  • Il SUE diventa l’unico interlocutore legittimato dalla legge a ricevere tutti gli atti e pertanto gli altri Uffici comunali e le altre Amministrazioni pubbliche non possono trasmettere pareri e autorizzazioni o nulla osta direttamente al richiedente.

Praticamente, prima il richiedente poteva allegare alla domanda per l’ottenimento del Permesso di Costruire i diversi atti di assenso, oggi non può più farlo (o non potrebbe), ed è compito esclusivo dello Sportello Unico per l’Edilizia.
Ed ancora, le Amministrazioni comunali non potranno più chiedere al richiedente di allegare atti che sono già in possesso della pubblica Amministrazione, esempio estratti catastali e certificati di destinazione urbanistica.
Quindi la semplificazione e la velocizzazione sta anche nel fatto che i professionisti che ricevono l’incarico di redigere la pratica per la richiesta del titolo abilitativo non devono “ripresentare” documentazione che è già agli atti, che si traduce in risparmio di tempo e denaro.

Il Permesso di Costruire

Uno dei compiti principali del SUE è chiaramente il rilascio del Permesso di Costruire.
La procedura per il rilascio dell’atto e stata modificata nel corso del tempo.

Oggi in linea generale il procedimento può essere suddiviso in tre fasi:

  • Presentazione della richiesta;
  • Fase istruttoria;
  • Fase decisionale.

Presentazione della richiesta
Il richiedente presenta al SUE la richiesta, allegando tutta la documentazione richiesta dai regolamenti edilizi insieme all’asseverazione di un Tecnico abilitato per la conformità del progetto agli strumenti urbanistici adottati e regolamentati dalle normative edilizie vigenti.
In particolare l’asseverazione deve riguardare la rispondenza alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e alle norme sull’efficienza energetica.

Fase istruttoria
Il SUE, entro i 10 giorni successivi alla presentazione della richiesta, comunica al richiedente il nominativo del Responsabile del Procedimento e inizia l’esame della documentazione presentata secondo l’ordine cronologico della presentazione.
Dalla data di comunicazione di cui sopra il Responsabile del Procedimento ha 60 giorni di tempo per provvedere all’acquisizione dei pareri (120 per Comuni con oltre 100.000 abitanti).
Il termine dei 60 o 120 giorni può essere interrotto solo entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta, esclusivamente per richiedere l’integrazione di documenti alla pratica presentata, sempre che non siano già nelle disponibilità della pubblica Amministrazione o che non siano acquisibili autonomamente. In questi casi il tempo ricomincia a decorrere dalla data di acquisizione delle integrazioni.
Nella fase istruttoria il Responsabile del Procedimento può instaurare un contraddittorio con il richiedente per le eventuali, ma limitate, modifiche del progetto al fine del massimo rispetto delle normative vigenti, sempre comunque entro i termini previsti per la conclusione dell’istruttoria.
Il richiedente deve rispondere per la richiesta di modifica entro il termine indicato nella comunicazione e nel caso di accettazione delle modifiche deve integrare la richiesta iniziale entro i 15 giorni.
Espletata l’istruttoria il Responsabile del Procedimento valuta la conformità del progetto alle norme vigenti e formula la proposta di provvedimento con la redazione di una dettagliata relazione.

Fase decisionale
Entro i 30 giorni dalla data della proposta di provvedimento, il Responsabile dell’Ufficio emette il provvedimento finale e il SUE provvede immediatamente per la notifica al richiedente.
Nei casi che sia stata indetta la Conferenza di Servizi, la determinazione di conclusione costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento edilizio oggetto della richiesta.
Decorso inutilmente il termine dei 90 giorni (150 per Comuni con oltre 100.000 abitanti), salvo il maggior termine nel caso di integrazione documentale o richiesta di modifiche, vale il principio del silenzio-assenso.

Si lascia ai cittadini interessati e agli addetti ai lavori la valutazione su quanto risponde al disposto legislativo l’operato delle Amministrazioni comunali del territorio della ex Provincia di Trapani.

A cura di Salvatore Puglia
Presidente del Consorzio CNA Servizi per gli Installatori