Edilizia

Prestazione energetica nell’edilizia

Il Parlamento ha approvato il testo di conversione del Decreto legge 63/2013 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia.”.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013, in recepimento delle nuove disposizioni europee, interviene modificando il decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, sul rendimento energetico nell’edilizia, già oggetto di numerose modifiche ed integrazioni nel corso degli anni.
L’obiettivo è quello di promuovere il miglioramento della prestazione energetica del patrimonio immobiliare, favorendo lo sviluppo e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, oltre che conseguire gli obiettivi nazionali, all’interno del contesto europeo, in materia di energia e ambiente.
Al contempo, vengono apportate importante novità su temi prioritari, quali le detrazioni fiscali per le ristrutturazione e per l’efficienza energetica, nonché sulla qualificazione degli installatori da fonti rinnovabili.

In particolare su questi due aspetti si ritiene che il provvedimento, anche grazie all’intervento ella CNA, rappresenti un risultato positivo per il settore.

Sintesi delle principali novità del decreto

Attestato di prestazione energetica dell’edificio (APE)
Il decreto sostituisce l’attestato di certificazione energetica (cd. ACE) di cui al d.lgs. 192/2005, con l’attestato di 1 prestazione energetica dell’edificio (APE): “documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.
Il decreto modifica anche la definizione di prestazione energetica di un edificio, ovvero la “quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.
Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici.
La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti”.
Di conseguenza, la principale novità dell’APE è la presenza oltre che della certificazione della prestazione energetica dell’edificio, anche di “raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica”.

Si precisa però che il decreto rinvia ad un successivo decreto interministeriale la definizione dei contenuti specifici dell’APE; pertanto, come chiarito con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, fino all’emanazione di tale decreto si continuerà ad applicare la normativa attualmente vigente.

Edifici esclusi dall’APE e dal d.lgs. 192/2005
Il decreto amplia l’individuazione non esaustiva degli edifici non soggetti ad attestato (sia esso APE o ACE), disposta dall’art. 2 comma 1, citato D.M. 22 novembre 2012 (che già includeva i box, i depositi e gli altri edifici “a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo”), introducendo le seguenti ulteriori tipologie di edifici:
- “edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o
utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili”;
- “edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione”;
- “fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati”;
- “edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi”;
- “edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose”.
Per tutte queste categorie di edifici, soprattutto, sembra esclusa l’applicazione dell’intero d.lgs. 192/2005.
Inoltre il decreto conferma l’impossibilità di procedere ad autocertificazione per gli edifici di classe G.

Contratti di compravendita e locazione
Il decreto stabilisce regole più rigide sulla necessità di provvedere alla certificazione nell’ambito dei contratti di compravendita e locazione.
In sintesi, nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario deve produrre l’APE, rendendolo disponibile al potenziale acquirente o locatario e consegnandolo al termine delle trattative. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio, producendo l’APE congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
Qualora sia violato l’obbligo di dotare di APE un edificio o un’unità immobiliare, vengono previste sanzioni amministrative di importo compreso tra 3.000 euro e 18.000 euro nel caso di vendita, e di importo compreso tra 300 euro e 1.800 euro nel caso di locazione.
Viene inoltre stabilito che gli annunci commerciali di vendita o locazione di edifici devono riportare “l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente”. Qualora il responsabile dell’annuncio (sia esso privato offerente o soggetto titolare di un’agenzia immobiliare) violi tale obbligo, è prevista una sanzione amministrativa per un importo compreso tra 500 euro e 3.000 euro.

Edifici ad energia quasi zero
In recepimento della normativa europea, vengono promossi gli edifici ad “energia quasi zero”, tramite l’adozione, entro il 30 giugno 2014, di un Piano d’Azione che definisce obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, le informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, e può includere obiettivi differenziati per tipologia di edilizia.
Viene prevista in particolare la promozione di misure di incremento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici a agli ospedali, anche mediante il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato e società private appositamente costituite Dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a “energia quasi zero”, tranne che per gli edifici di nuova costruzione occupati dalle amministrazioni pubbliche, i quali dovranno essere efficienti energeticamente entro il 31 dicembre 2018.

Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica
Tra le misure più rilevanti del provvedimento si segnala la possibilità di usufruire della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici, salita dal 55% al 65%, dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013) fino al 31 dicembre 2013 per i privati. I condomini – per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio – avranno invece tempo fino al 30 giugno 2014.
La detrazione si applica a tutte le tipologie di interventi che già beneficiavano del 55%, compresi gli impianti di riscaldamento e gli scaldacqua a pompa di calore e gli impianti geotermici (in un primo momento esclusi, ma riammessi alla detrazione a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).
Rimane invariata la procedura per usufruire della detrazione.

Detrazioni fiscali per le ristrutturazioni
La detrazione fiscale con aliquota del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili si applica fino al 31 dicembre 2013.
Anche in questo caso rimane invariata la procedura per usufruire della detrazione.
Un’importante novità riguarda la possibilità, per i lavori preventivi per l’adeguamento antisismico degli edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, di ottenere una detrazione con aliquota del 65% e fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro.
La possibilità di usufruire della detrazione del 50% viene inoltre estesa all’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino ad un massimo di spesa di 10.000 euro. La procedura è la medesima prevista per le ristrutturazioni Possono usufruire di tale possibilità tutti coloro che hanno avviato una ristrutturazione a partire dal 26 giugno 2012, cioè dalla data di entrata in vigore del DL 83/2012 che ha innalzato dal 36% al 50% la detrazione per le ristrutturazioni. La scadenza per il bonus mobili è fissata al 31 dicembre 2013.

Ulteriori misure in materia di incentivazione dell’efficienza energetica
Tra le novità introdotte nella fase finale dell’iter di approvazione del provvedimento, si segnala la previsione di rendere stabili gli incentivi (il Governo dovrà trovare le risorse con la prossima Legge di stabilità); in particolare dovranno essere definiti, entro il 2013, le misure e gli “incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi”; nella definizione di tali misure si dovranno valorizzare anche interventi relativi a schermature solari, micro-cogenerazione e microtrigenerazione, efficientamento idrico e sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.

Qualificazione degli installatori di impianti da fonti rinnovabili
Si segnala infine che il dl ha provveduto a risolvere le criticità che si erano presentate rispetto all’applicazione dell’articolo 15 del D.L. 28/11 relativo alla qualificazione degli installatori di impianti FER.
Il D.L. chiarisce definitivamente che gli installatori abilitati ai sensi del DM 37/08 (inclusa la lettera d), che, ai sensi del D.L. 28/11 rimanevano di fatto impossibilitati a qualificarsi e dunque ad operare nel settore delle rinnovabili, si considerano automaticamente qualificati anche ad installare impianti FER.

Tale previsione è il frutto dell’intensa attività collettiva compiuta in questi mesi dalla CNA che ha convogliato attorno a questo problema l’attenzione e l’interesse di deputati e senatori delle diverse forze politiche, inducendo in tal modo il Governo a sanare quella che a tutti gli effetti è apparsa come una ingiustificata discriminazione verso gran parte delle imprese del settore.

A cura della segreteria di CNA SI
Fonti: Dipartimento Competitività e Ambiente della CNA Nazionale.

Documentazione:
Legge n. 90 del 3 agosto 2013 (conversione del DL 63/13)