Non è dovuta la Tassa di Concessione Governativa (TCG) per l’inoltro della Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio per le Imprese impiantistiche.
Già in precedenza MISE e Agenzia delle Entrate si erano pronunciate circa la detassazione a seguito di SCIA per l’attività di installazione impianti e per le altre attività regolamentate.
L’iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA, ai fini dell’esercizio di attività quali: installazione impianti, autoriparazione, pulizia e facchinaggio, non ha natura abilitante e non rientra tra le ipotesi contemplate nell’articolo 22, punto 8 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972.
La ulteriore conferma giunge dall’Agenzia delle entrate, Direzione Generale della Lombardia, con la Nota n. 904-682/2015 del 13 ottobre 2015 in risposta a un interpello presentato dalle Camere di Commercio Lombarde.
Nella nota l’Agenzia delle Entrate ricorda che la Direzione centrale Normativa dell’Agenzia, in risposta alla richiesta formulata dalla Confederazione italiana degli esercenti commercianti della Campania, di cui all’interpello n. 954-364/2014, avente ad oggetto le SCIA inoltrate per le “attività di commercio all’ingrosso, attività di impiantistica, autoriparazione, impresa di pulizia e facchinaggio, di agente di commercio e di immobiliarista”, ha precisato che alle iscrizioni nel registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle suddette attività non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.
Riferimento PARERE MISE DEL 24 LUGLIO 2013. Questa conclusione è stata recentemente confermata dall’Agenzia delle entrate, Direzione centrale Normativa, in risposta ad un’istanza di interpello presentata dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia, avente ad oggetto il trattamento da riservare, ai fini delle tasse sulle concessioni governative, all’inoltro della SCIA per l’esercizio delle medesime attività sopra richiamate (interpello n. 954-422/2015). Anche tale risposta, avente ad oggetto, tra le altre, le attività richiamate dall’istante – installazione impianti, autoriparazione, pulizia e facchinaggio – si fonda sul parere del Mise del 24 luglio 2013.
Si spera che l’informazione possa superare lo stretto di Messina e raggiungere i referenti di alcune Camere di Commercio della Regione Sicilia, per sollevare così dall’onere, impropriamente richiesto, anche alle Imprese impiatistiche trapanesi.
A cura del Direttore di CNA SI – Fonte Agenzia delle Entrate