Sicurezza Lavoro

Rischio Elettrico: procedure e sanzioni

Il concetto di rischio elettrico viene spesso preso in considerazione trascurando alcuni aspetti è soprattutto sottovalutando le eventuali conseguenze per le persone che ne vengono esposte, che siano esse persone comuni (utilizzatori) o persone addette ai lavori (operatori).

Eppure l’argomento è ritenuto di rilevante importanza tanto da essere trattato costantemente nella varie occasioni dove si approfondisce in materia di sicurezza, quindi è tale da meritare un approfondimento sulle procedure di valutazione e sul l’obbligo esplicitamente disposto dal T.U. per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08, Titolo III).

Infatti in qualunque ambiente moderno, di lavoro, di civile abitazione o di riunione viene impiegata o vi è presenza di energia elettrica, va associato un rischio per la sicurezza delle persone derivante dal rischio elettrico, il quale per alcune caratteristiche si rende particolarmente pericoloso.

Il rischio elettrico è “il rischio derivante dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva non protetta di un impianto elettrico”, esso è maggiore quando si mantiene in pessimo stato di manutenzione l’impianto o si opera con imperizia su o in prossimità di impianti, strumentazione e macchine elettriche.

Contatto elettricoAl fine di limitare al massimo i rischi legati agli impianti elettrici per le persone il D.Lgs. 81/08 rimanda agli standard di sicurezza individuati dalla Norma CEI 11-27 e sottolinea la necessità della messa in sicurezza delle linee e degli impianti, da mantenere costante attraverso la manutenzione, affidandone gli interventi esclusivamente a personale certificato come idoneo e qualificato per i lavori elettrici.

Nelle Aziende e nelle Imprese, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi di natura elettrica connessi con la presenza di impianti ed apparecchiature elettriche. Il Committente ha l’obbligo di verificare che l’Impresa esecutrice incaricata per lavori elettrici o che deve operare in presenza di impianti e apparecchiature elettriche, impieghi personale idoneamente addestrato.

Per la valutazione dei rischi devono considerarsi tre aspetti ritenuti principali:

  1. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, considerando anche le eventuali interferenze e i conseguenziali rischi;
  2. i rischi elettrici presenti nel luogo di lavoro;
  3. tutte le condizioni di esercizio prevedibili degli impianti e degli apparecchi elettrici.

Il primo requisito essenziale affinché il rischio elettrico sia di livello accettabile è che gli impianti elettrici abbiano i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, questa verifica di conformità va svolta a monte della valutazione del rischio.

Procedura da porre in essere:

  • se gli impianti elettrici e le apparecchiature non sono conformi ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, devono essere sottoposti a interventi di adeguamento;
  • se gli impianti elettrici si trovano non corredati da idonea documentazione che riporti gli interventi di manutenzione periodica ai sensi della Norma, va eseguita la manutenzione, programmata la periodicità dei successivi interventi e registrata nel libretto di uso e manutenzione opportunamente redatto;
  • se gli impianti elettrici sono soggetti ai controlli previsti dal DPR 462/01, tutte le attività previste devono essere eseguite ed opportunamente documentate.

In riferimento alla certificazione degli impianti elettrici, si ricorda che la documentazione che attesta la conformità dell’impianto elettrico, nella gran parte dei casi, consiste nella Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) rilasciata di sensi della Legge 46/90, per impianti realizzati tra marzo 1990 e marzo 2008 ed ai sensi del DM 37/08, per impianti realizzati successivamente al 27 marzo 2008.

Controllo dell'impianto elettricoGli impianti realizzati prima di marzo 1990 non necessitano della Di.Co. ma la normativa vigente prevede l’obbligo di adeguamento, qualora non si rilevano i requisiti minimi di sicurezza.

Per gli impianti realizzati tra marzo 1990 e marzo 2008, non corredati di Di.Co. può essere rilasciata la Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) a cura di un Professionista o di un Responsabile Tecnico che abbia svolto almeno 5 anni di attività nel settore degli impianti elettrici.

Per la valutazione delle procedure da adottare vanno comunque considerate altre caratteristiche dell’impianto, o meglio se esso si trova a servizio di ambienti particolari in cui sono presenti altri rischi come ad esempio:

  • rischio di fulminazione da origine atmosferica;
  • rischio di esplosione per presenza di gas e polveri esplosive;
  • luoghi MARCI (maggior rischio di incendio;
  • luoghi confinati o ristretti;
  • locali ad uso medico o assimilabili.

La valutazione va anche differenziata per il rischio elettrico in base al soggetto esposto, che può essere l’utilizzatore oppure l’operatore, ovvero colui che svolgerà un “lavoro elettrico”.

Nel primo caso si tratta di un utente generico normalmente operante in ambienti ordinari, per il quale la protezione dovrebbe derivare dalla presenza di impianti ed apparecchi elettrici a norma e regolarmente mantenuti.

Nel secondo caso, invece, la valutazione del rischio non può prescindere dalla definizione dell’ambito di intervento dell’operatore, considerato l’addestramento e la formazione ricevuta dal medesimo e dai Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) in dotazione.

La Norma CEI 11-27 IV edizione, emessa nel 2014, definisce come lavoro elettrico:
“un intervento su impianti o apparecchi con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell’ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di un rischio elettrico”

In sintesi la valutazione delle procedure da adottare può seguire il seguente schema:

Schema valutazione delle procedure

Con riferimento alla maggior Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Allegato IX del D.Lgs. 81/08), il lavoro elettrico va distinto in varie categorie a seconda delle distanze interposte tra il lavoratore e le parti attive, a seconda del livello di tensione:

  • Lavoro sotto tensione: lavoro svolto ad una distanza inferiore o uguale a DL, che indica la distanza minima sotto la quale non è più garantita la tenuta del dielettrico (in genere aria) interposto tra la parte attiva e il Lavoratore, dove può avvenire un arco voltaico.
  • Lavoro in prossimità: lavoro svolto ad una distanza superiore a DL, ma inferiore a DV.
  • Lavoro non elettrico: lavoro svolto tra una distanza superiore a DV ma inferiore a DA9.
  • Lavoro ordinario: lavoro svolto ad una distanza superiore o uguale a DA9.

Zone di lavoro

La Norma CEI 11-27 IV edizione prevede che, nel caso dei lavori elettrici, gli addetti siano qualificati per poter operare sugli impianti in funzione delle mansioni e dell’idoneità:

  • PES (Persona Esperta): soggetto che ha una specifica formazione in merito all’impiantistica ed alla normativa elettrica ed una sufficiente esperienza di lavori elettrici, compresa la capacità di valutare i rischi e di attuare le misure di protezione necessarie per affrontare gli imprevisti che si possono verificare, in sintesi, Persona in grado di organizzare ed eseguire in autonomia i lavori elettrici fuori tensione;
  • PAV (Persona Avvertita): soggetto che non è in grado di affrontare ed eseguire in autonomia il lavoro elettrico e gli imprevisti e può lavorare da solo soltanto dopo aver ricevuto le istruzioni da un PES per un determinato e specifico lavoro;
  • PEI (Persona Idonea): soggetto che ha le caratteristiche del PES ma ad un livello superiore, ovvero che ha le capacità di eseguire un lavoro elettrico sotto tensione in base alla capacità tecnica, formazione conseguita ed esperienza maturata. (Tale acronimo è presente solo nel Testo Unico e non nella CEI 11-27);
  • PEC (Persona Comune): soggetto comune, senza particolare conoscenza e formazione di natura elettrica, che possono eseguire lavori elettrici solo fuori tensione e sotto la supervisione di un PES o di un PAV.

Le qualifiche di cui sopra, sono attribuite direttamente dal Datore di Lavoro in base alle prescrizioni contenute nel T.U. per la Sicurezza sui luoghi di Lavoro, che nella sostanza stabilisce che il Datore di Lavoro è tenuto ad affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni generali degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza e a fornire loro l’idonea formazione specifica.

La mancata valutazione del rischio elettrico prevede una pena pesante per il Datore di Lavoro che va dall’arresto dai tre ai sei mesi o la sanzione pecuniaria da 2.500 a 6.400 euro (Rif. Art. 87, comma 2, let. A del D.Lgs. 81/08).

La valutazione del rischio elettrico è necessaria per individuare le misure di sicurezza richiamate dall’Art. 80 comma 3 del D.Lgs. 81/08; un’omissione in tal senso comporta, anche in questo caso, la pena dell’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.000 fino a 4.800 euro.

Riflessioni: L’esposizione alle possibili sanzioni, nel caso in cui si omette di ottemperare alle prescrizioni di sicurezza, fa riferimento all’eventuale controllo da parte degli Organi Ispettivi e verranno sanate con la rispettiva pena, ma l’eventuale incidente al malcapitato lavoratore per negligenza del Datore di Lavoro o del Committente per avere affidato i lavori a Soggetti non qualificati, inciderà per sempre sulla sua coscienza, i più recenti:

  • 11 maggio 2017 – LICATA: Incidente mortale sul lavoro, un operaio di 44 anni, G. C., impegnato in un cantiere in contrada Piano Bugiades, ha perso la vita mentre manovrava una impastatrice. A causare il decesso sarebbe stata una scarica elettrica, l’uomo sarebbe morto folgorato.
  • 1 agosto 2016 – CERDA: Incidente sul lavoro, operaio 17enne resta folgorato ed entra in coma, stava lavorando in un agriturismo con un’impastatrice per il cemento ed è stato attraversato da una potente scarica elettrica. Si temono danni al cervello.
  • 6 giugno 2017 – PARMA: Tragico incidente domestico, un bimbo di due anni ha perso la vita folgorato da una scarica elettrica. Il piccolo, era in casa con la madre quando è riuscito a prendere un frustino per frullatore e a inserirlo per gioco in una presa.
  • 23 giugno 2017 – ROMA: Tre operai sono rimasti folgorati mentre erano al lavoro all’interno di una cabina elettrica dell’Acea in un condominio, quando sono intervenuti i Vigili del Fuoco i tre operai si trovavano già fuori dalla cabina in gravi condizioni di vita.

Informazione tecnico-normativa a cura della segreteria CON.SI