Sicurezza Lavoro

La IV edizione della Norma CEI 11-27

Da febbraio 2014 è in vigore la Norma CEI 11-27 IV edizioneLavori su impianti elettrici“, ha sostituito completamente la precedente CEI 11-27:2005, che tuttavia è rimasta applicabile fino al 1° febbraio 2015.

La Norma CEI 11-27 rappresenta da più di un ventennio il riferimento normativo italiano per l’esecuzione dei lavori elettrici, specificatamente: “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”.

Riveste particolare importanza della nel panorama normativo italiano in materia antinfortunistica, essa è richiamata in modo inequivocabile dall’articolo 83 del D.Lgs. 81/2008, il cui oggetto sono i “Lavori in prossimità di parti attive” e che testualmente recita:

  • Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

Schema Norma UNIAnche se interviene in maniera specialistica nell’ambito elettrico, va tenuta in considerazione per tutti i lavori che presentano rischio elettrico, indipendentemente dalla natura del lavoro da prendere in esame. Essa valuta il rischio in relazione alle distanze che mantenute tra le persone, compreso i mezzi e gli attrezzi maneggiati, e le parti attive in tensione non protette degli impianti elettrici e delle linee elettriche.

La IV edizione della Norma CEI 11-27 segue la stessa struttura della Norma CEI EN 50110-1:2014 da cui deriva, introduce alcune modifiche rispetto alla precedente edizione, tra le altre:

  • nuove definizioni riguardanti le figure responsabili per l’esecuzione in sicurezza dei lavori;
  • modifiche alle definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico;
  • specifiche prescrizioni per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica;
  • introduzione della distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici, come da D.Lgs. 81/08;
  • modifiche alla distanza di lavoro elettrico sotto tensione (DL) relativa alla bassa tensione;
  • revisione della modulistica correlata ai lavori elettrici e lavori non elettrici.

In particolare la nuova edizione introduce due nuove figure per la sicurezza nei lavori elettrici:

  • Persona o Unità Responsabile del’impianto elettrico (URI);
  • Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL).

Esse si affiancano alle precedenti:

  • Responsabile dell’Impianto (RI);
  • Preposto ai Lavori (PL).

URI – Unità designata alla responsabilità complessiva per l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico attraverso le regole organizzative dell’Azienda nel normale esercizio dell’impianto.

URL – Unità responsabile della realizzazione del lavoro a cui è demandato l’incarico esecutivo per il lavoro sull’impianto.

La norma non individua una precisa organizzazione aziendale, ma dà al Datore di Lavoro la possibilità di creare tale organizzazione adottando le diverse soluzioni in funzione delle dimensioni aziendali e delle competenze del personale.

Il rispetto della norma, comunque, determina la necessità di formare le figure (URI, RI, URL, PL) in coerenza con il ruolo svolto anche se ricoperto dal Datore di Lavoro stesso, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Come per le varie edizioni della norma CEI 11-27, sono definiti i profili professionali delle persone che effettuano i lavori elettrici, denominandoli “persona esperta” (PES) e “persona avvertita” (PAV). Inoltre è prescritto che il personale che lavora sotto tensione deve, oltre che avere la qualifica di “persona esperta” (PES) o “persona avvertita” (PAV), aver ottenuto dal Datore di Lavoro l’idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I.

Anche la IV edizione della Norma CEI 11-27 individua i requisiti formativi minimi per gli addetti ai lavori elettrici, come di seguito descritti:

  • per la “persona esperta” (PES) e la “persona avvertita” (PAV) nei contenuti di cui ai livelli 1A “Conoscenze teoriche” ed 1B “Conoscenze e capacità per l’operatività”;
  • per il conseguimento dell’idoneità ai lavori sotto tensione nei contenuti di cui ai livelli 2A “Conoscenze teoriche di base per i lavori sotto tensione” e 2B “Conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione”.

A cura della Segreteria di CNA SI