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Nuovo DPR F-GAS: prima approvazione

Venerdì 16 marzo 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente, ha approvato, in esame preliminare, la bozza di decreto per l’attuazione del Regolamento CE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-Gas).

Logo F-GasIl nuovo Decreto, che abroga il DPR 43/2012 attualmente in vigore, sarà sottoposto al parere del Consiglio di Stato, che entro 60 giorni darà i pareri in merito e rimanderà il testo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il passaggio finale, ovvero, per la firma del Capo dello Stato e successivamente per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Completati i passaggi di cui sopra entrerà in vigore e dovrebbe risolvere i problemi e le incongruenze derivanti dall’applicazione del DPR 43/2012 in materia di difficoltà operative riscontrate dalle Imprese che nel frattempo si sono certificate, le quali stanno operando in assenza di controlli, sia per le attività svolte da soggetti non certificati e sia per la vendita di gas e apparecchiature.

Il nuovo DPR contiene disposizioni per la cancellazione dal Registro in automatico (d’ufficio) di tutte le Persone e le Imprese che non hanno, o non conseguono la certificazione entro 8 mesi dalla data di iscrizione al Registro stesso. Ne consegue, per i soggetti chi si sono iscritti e non hanno mai provveduto per la certificazione, che, per continuare l’attività, dovranno provvedere per una nuova iscrizione e per la certificazione entro il termine di 8 mesi.

Come da Regolamento CE 517/2014 e da Regolamento CE 2067/2015, il novo Decreto interviene per la certificazione delle attività di smantellamento di impianti e apparecchiature di quelle eseguite sulle celle frigorifere su automezzi. Si ricorda che il Regolamento CE 2067/2015 ha sostituito il Regolamento 303/2008, e comunque il nuovo Decreto conferma che le certificazioni già ottenute restano valide e conformi al 2067/2015 fino alla loro scadenza, le quali possono essere estese anche per le attività sulle celle frigo degli automezzi a seguito di una ulteriore estensione adoperata dagli Organismi di Certificazione.

F-GAS

La novità più rilevante introdotta dal nuovo DPR è la Banca Dati sui gas fluorati, ovvero, il Registro delle Vendite, che sarà gestito dalle Camere di Commercio, così come per il Registro Telematico attualmente a regime.

Su tale Banca Dati (o Registro) dovranno essere inserite, le vendite di F-Gas, di apparecchiature che li contengono e le attività di manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento.

Queste disposizioni sono state inserite a seguito delle richieste avanzate dalle Associazioni di categoria, al fine di “tracciare meglio” gli F-Gas e le attività di chi installa impianti che li contengono.

Infine, sempre su richiesta da parte delle Associazioni, è stato fissato in 30 giorni il termine per l’inserimento dei dati sulla nuova Banca Dati, la prima bozza del DPR prevedeva un termine di 5 giorni, che avrebbe causato difficoltà operative per le Imprese.

La bozza del nuovo Decreto è disponibile anche sulla pagina BACHECA del presente portale.

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