Impianti Condizionamento e Refrigerazione

FGAS: nuove disposizioni per produttori e utilizzatori

Il Regolamento CE riguardante la gestione degli F-Gas prevede l’obbligo per produttori e utilizzatori di comunicare entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità di gas gestite nell’anno precedente.

Con il Regolamento CE n. 1375 del 25 luglio 2017 sono state modificate le informazioni da fornire esclusivamente per via telematica tramite il sito bdr.eionet.europa.eu.

Queste disposizioni sono in vigore dal 15 agosto 2017

Le modifiche riguardano il Regolamento CE n.1191/2014, emanato in esecuzione dell’art.19 del Reg. CE n. 517/2014:

  • Per verificare il rispetto dell’obbligo d’invio della comunicazione, prima di svolgere le attività oggetto della comunicazione le imprese devono registrarsi sul sito web della comunicazione (bdr.eionet.europa.eu);
  • Nella sezione 1 della comunicazione, riguardante i produttori di F-Gas, occorre ora indicare anche i quantitativi di idrofluorocarburi (HFC) prodotti per essere impiegati come materie prime nell’Unione o per usi interni all’Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal;
  • Nella sezione 2, importatori, a partire dal 2020 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese d’origine, salvo quando diversamente indicato. Inoltre i dati richiesti sono completamente modificati, in quanto ora viene richiesta una suddivisione dei quantitativi: importati nell’Unione e riesportati dopo essere stati caricati in prodotti o apparecchiature, HFC usati, riciclati o rigenerati, HFC vergini importati per l’utilizzo come materia prima, HFC vergini importati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
  • Nella sezione 3, esportatori, analogamente alla sezione 2 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese di destinazione, salvo quando diversamente indicato. Inoltre vengono ora richiesti i quantitativi di HFC usati, riciclati o rigenerati esportati, HFC vergini esportati per l’utilizzo come materia prima, HFC vergini esportati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
  • Nella sezione 4, riguardante produttori e importatori, è stata modificata la formula per il calcolo del quantitativo totale immesso fisicamente in commercio;
  • Nella sezione 12, riguardante gli importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento o pompe di calore caricate con HFC, è specificato che i quantitativi di gas caricati nelle apparecchiature importate riguarda gas immessi dalla dogana in libera pratica nell’Unione;
  • Infine viene eliminata la sezione 13, riguardante importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con HFC, se gli HFC sono stati contabilizzati nel sistema di quote tramite le autorizzazioni. Ciò in quanto con l’istituzione del registro elettronico con il Reg. CE n. 879/2016, queste informazioni sono già note.
  • A cura della segreteria CON.SI – Fonte Punto sicuro