INPS

Riduzione contributiva settore edile

Con il Messaggio n. 3358 del 10 agosto 2016, l’INPS ha comunicato che, a decorrere dal 1° settembre 2016, le imprese edili potranno per via telematica presentare le istanze per beneficiare della riduzione contributiva pari all’11,50% previsto in favore delle aziende edili.

La normativa prevede, che decorsi 30 giorni dal 31 luglio si applichi la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.

Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici ATECO 2007 da 412000 a 439909.

Va tuttavia osservato che sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto, poiché non costituiscono attività edili in senso stretto, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici ATECO 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Le istanze devono essere inviate, esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’INPS, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno i controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo.

A cura della segreteria CNA SI – Fonte INPS