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Non esiste il DURC irregolare

Il DURC è solo regolare e non può essere emesso nei casi di irregolarità, lo chiarisce la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro.

Essendo un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un’impresa, INPS, INAIL e Cassa Edile, verificate le posizioni sulla base delle rispettive normative di riferimento, non possono emettere il DURC in caso di irregolarità.

La precisazione giunge dalla Commissione degli interpelli del MLPS in risposta al quesito posto da CNI (Consiglio Nazionale degli Ordini degli Ingegneri) – Interpello n. 1 del 21 marzo 2016.

Quindi, il Ministero chiarisce che non esiste il DURC irregolare, in quanto non è previsto dal sistema di cui al DM 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC online e perché ontologicamente, il DURC è solo regolare.

Riepilogando, per la verifica della regolarità contributiva ad oggi vige:

  • Per i lavori privati, il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il DURC alle imprese ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale;
  • Per gli appalti di lavori pubblici la Stazione Appaltante è tenuta ad acquisire il DURC d’ufficio;
  • Per i lavori privati dell’edilizia, il committente o il responsabile dei lavori non deve più trasmettere il DURC all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori;
  • L’Amministrazione concedente sospende l’efficacia della concessione in assenza del DURC, sia nei casi di inadempienze comunicate dagli Organi di Vigilanza, sia nei casi di inadempienze accertate direttamente.

A cura della Segreteria di CNA SI