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Riqualificare con la sostituzione della caldaia

A parte gli obblighi e le normative di riferimento, la sostituzione della caldaia è da considerare per gli aspetti relativi all’efficienza del sistema di riscaldamento, quindi in molti casi rappresenta un vero e proprio investimento.

Il parco edilizio italiano è costituito, in buona parte, da condomini che hanno generatori di calore obsoleti, e andrebbe posta una particolare attenzione per generatori e impianti a servizio degli edifici pubblici.

Generalmente il rendimento medio di questi impianti (con distribuzione a colonne montanti, anello orizzontale scarsamente coibentato, termoregolazione solo climatica e terminali di emissione a radiatori) risulta inferiori al 60%, e molto raramente supera il 75%.

In pratica viene sprecato circa il 40% dell’energia disponibile nel combustibile prima di essere resa disponibile all’utenza.

Generatori e sistemi impiantistici attuali permettono di riqualificare una centrale termica con il risultato, innanzitutto, di un sensibile aumento del valore del rendimento termico dell’impianto, diminuendo così la spesa energetica.

Inoltre, le riqualificazioni risolvono i problemi relativi alla sicurezza: ancora oggi, molte centrali termiche sono carenti sia dal punto di vista della sicurezza antincendio (Certificato di Prevenzione Incendi) che dal punto di vista della sicurezza serbatoi e condotte in pressione (Vedi Raccolta “R” – INAIL ex ISPESL).

Premesso che il D.Lgs. del 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i definisce l’impianto termico come: l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria e che stesso decreto chiarisce, inoltre, che non sono da considerarsi impianti termici: stufe e caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante e i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria.

La normativa impone la sostituzione del generatore di calore quanto il suo rendimento risulta inferiore ai valori minimi indicati nell’Allegato A del DPR 74/13 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici…) riportati nella tabella seguente.

Tipologia di generatore di calore Data di installazione Rendimento ammesso (%)
Generatore di calore (tutti) Prima del 29 ottobre 1993 82 + 2 log Pn
Generatore di calore (tutti) Dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 84 + 2 log Pn
Generatore di calore standard Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 84 + 2 log Pn
Generatore di calore a bassa temperatura Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 87,5 + 1,5 log Pn
Generatore di calore a gas a condensazione Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 91 + 1 log Pn
Generatore di calore a gas a condensazione Dall’8 ottobre 2005 89 + 2 log Pn
Generatore di calore (tutti escl. Gas cond.) Dall’8 ottobre 2005 87 + 2 log Pn
Generatore ad aria calda Prima del 29 ottobre 1993 77 + 2 log Pn
Generatore ad aria calda Dopo del 29 ottobre 1993 80 + 2 log Pn
Log Pn: logaritmo in base 19 della potenza utile nominale espressa in kW
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

In Italia, negli edifici condominiali e negli edifici pubblici, ancora buona parte dei generatori sono caldaie a gas di tipo tradizionale, in ghisa o in acciaio, con bruciatori ad aria aspirata o soffiata; alcuni generatori sono vecchie caldaie a gasolio.

Sono, pertanto, molteplici i casi in cui intervenire con la riqualificazione della caldaia risulta, non solo obbligatorio, ma anche conveniente, in particolare quando:

  • le riparazioni risultano economicamente non convenienti;
  • si può ottenere un risparmio energetico e quindi diminuzione dei costi dei consumi;
  • si sceglie di utilizzare energie alternative e rinnovabili per ridurre le emissioni;
  • si vuole ottenere il miglioramento della classe energetica dell’impianto e delle unità abitative;
  • è necessaria una manutenzione straordinaria che comporta costi elevati;
  • è necessario un adeguamento normativo.

Efficienza energetica degli edifici

SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE

La Direttiva 2005/32/CE (Eco-Design), con lo scopo di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili preferendo tecnologie a minore impatto ambientale e miglior rendimento energetico, ha imposto a tutti gli stati membri dell’Unione Europea, a partire dal 26/09/2015, l’immissione sul mercato esclusivamente di apparecchi soddisfacenti i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica e di salvaguardia dell’ambiente.

Il D.lgs. 19 agosto 2005, n.192 e s.m.i. indica il responsabile dell’impianto termico:

  • l’occupante (colui che ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici);
  • il proprietario;
  • l’amministratore: in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati;
  • il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • il terzo responsabile: figura delegata dal proprietario ad assumere la conduzione e la manutenzione dell’impianto.

Il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 dispone che il committente per l’installazione o sostituzione del generatore di calore ha l’obbligo di affidare l’incarico ad un’impresa abilitata, regolarmente registrata alla Camera di Commercio e dotata di tutti i requisiti previsti; ed ha la responsabilità di mantenere in efficienza l’impianto come delineato nelle istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall’impresa.

Il committente ha l’obbligo di conservare la dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa a fine lavori. Tale dichiarazione deve essere redatta dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzato.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto.

In caso di sostituzione, trasformazione e ampliamento è obbligatoria la redazione di un progetto redatto da un professionista; obbligatorio anche nel caso di impianti di climatizzazione aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora (46,5 kW); per potenza inferiore, invece, risulta comunque necessaria nel caso gli impianti sono dotati di canne fumarie collettive ramificate.

Il progetto per potenze inferiori a 46,5 kW, può essere redatto dal responsabile tecnico della ditta installatrice; e dovrà contenere:

  • lo schema dell’impianto con indicazione dei componenti e dei circuiti di distribuzione;
  • disegni planimetrici della centrale termica e localizzazione della stessa rispetto all’edificio;
  • la relazione tecnica con l’elenco dei materiali utilizzati.

In quanto all’obbligo di verifica INAIL (ex ISPESL), ovvero, adeguamenti per la sicurezza, si applica agli impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C e con potenza al focolare maggiore di 35 kW.

In questi casi è necessario presentare denuncia per il controllo della combustione (INAIL) ogni qual volta si installa un generatore di calore, si modificano i dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori; si procede alla sostituzione o modifica del generatore comportante un aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa rispetto a quella dei generatori di calore esistente.

Le denunce devono essere fatte dall’installatore mediante apposita modulistica e inviate all’INAIL prima dell’installazione e/o modifica dell’impianto. L’installatore deve presentare, unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un professionista abilitato con indicazione dello schema funzionale dell’impianto e dei dispositivi di sicurezza.

A cura di Salvatore Puglia – Direttore di CON.SI