Impianti Termici

Libretto di impianto: quello che si deve sapere

La Legge 90/2013 ha introdotto una serie di modifiche al D.Lgs. 192/2005, il DPR 74/2013 detta i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) con il DM 10 febbraio 2014 ha disposto i modelli di Libretto impianto termico e dei Rapporti di controllo dell’efficienza energetica, di cui al DPR 74/2013.

L’impianto termico è un sistema tecnologico che serve a climatizzare (riscaldare o raffrescare) gli ambienti. Sono individuati impianti termici, oltre alle caldaie tipiche come quelle a metano, a GPL o le pompe di calore, anche tutte le stufe, i caminetti con una potenza ≥ 5kW.

Secondo la nuova versione del D.Lgs. 192/2005:

“Un impianto termico è impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Quindi, come esempio, secondo le nuove definizioni, sono considerati impianti termici:

  • gli impianti per il solo riscaldamento ambientale;
  • per il riscaldamento ambientale più la produzione di acqua calda sanitaria o anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più utenze (impianti dotati di caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil, aerotermi, radiatori, ecc.);
  • gli impianti per il raffrescamento estivo (impianti dotati di pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, ecc.);
  • gli impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica, altro (quali a puro titolo di esempio caldaie, condizionatori, pompe di calore);
  • le stufe, i caminetti, gli apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso sono assimilati ad impianti termici quando la somma delle potenze al focolare (cioè ci deve essere la fiamma) di tali unità per ciascuna unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 Kw;
  • gli impianti di climatizzazione estiva;
  • gli impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze o comunque non destinati a servire singole unità immobiliari residenziali o assimilate.

Appartengono a questa categoria ad esempio:

  • applicazioni per palestre o centri sportivi;
  • produzione centralizzata condominiale di acqua calda sanitaria;
  • gli impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi di cogenerazione.

Non sono invece da considerare impianti termici:

  • i singoli scaldabagni;
  • i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se sono al servizio della singola unità immobiliare;
  • gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, ossia non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto e neppure i condizionatori da finestra anche se fissati alla parete o alla finestra.
  • gli impianti presenti in unità produttive a servizio dei processi di produzione.

Dalla definizione di impianto termico dipendono diverse questioni, come ad esempio:

  • la necessità di compilare il libretto di impianto;
  • modalità di elaborazione dell’APE (attestato di prestazione energetica): anche le stufe da 5 kW (o quelle la cui somma delle potenze sia almeno 5 kW) sono considerate generatore di durata;
  • validità dell’APE (in funzione della presenza del libretto impianto);
  • la necessità del progetto degli impianti nel caso di una nuova costruzione o modifica dell’esistente.

Dall’entrata in vigore del DPR 412 del 1993 la normativa in materia di impianti termici attribuisce con chiarezza la responsabilità dell’impianto ad un unico soggetto: il responsabile dell’impianto termico.

Il Responsabile dell’impianto termico ha la responsabilità di:

  • esercizio dell’impianto;
  • conduzione dell’impianto;
  • controllo dell’impianto;
  • manutenzione dell’impianto;
  • rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica.

Il Responsabile dell’impianto termico è da individuare tra i seguenti Soggetti:

  • il proprietario dell’impianto;
  • l’inquilino, nel caso di edifici dati in locazione;
  • l’amministratore di condominio, nel caso di impianti centralizzati;
  • il proprietario o l’amministratore delegato, nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Responsabile Impianto Termico
Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “Terzo Responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal DM 37/2008, ovvero, impresa impiantistica specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.

Il Terzo Responsabile:

  • riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto;
  • diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica;
  • ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto;
  • risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza.

La delega ad un “Terzo Responsabile” non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato solo a questo.

IL LIBRETTO DELL’IMPIANTO.

Il Libretto dell’impianto è obbligatorio per ogni tipo di impianto termico (così come definito dal D.Lgs. 192/2005 modificato dalla legge 90/2013).

Il libretto dell’impianto termico e deve riportare dati relativa a:

Libretto di Impianto

  • tipologia di impianto;
  • caratteristiche;
  • combustibile;
  • installatore;
  • utilizzatore;
  • manutentore;
  • eventuale terzo responsabile della gestione;
  • interventi eseguiti.

Il Libretto dell’impianto va compilato per tutti gli impianti termici esistenti e nuovi così come definiti dal D.Lgs. 192/2005.

Il libretto dell’impianto è di tipo modulare: occorre compilare soltanto le pagine e le sezioni che sono pertinenti al caso specifico.

Il responsabile dell’impianto, con l’aiuto del proprio manutentore, deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo, contestualmente alla prima manutenzione eseguita dopo il 15 ottobre 2014.

CONTROLLI PERIODICI.

Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici che hanno una duplice finalità:

  • garantire una maggiore sicurezza;
  • mantenere efficiente l’impianto per avere una bolletta meno cara.

Le operazioni di controllo, a cura del responsabile dell’impianto, devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del DM 37/2008.

La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi.

Gli installatori e i manutentori nelle istruzioni tecniche (Libretto di uso e manutenzione dell’impianto che contiene i libretti di uso e manutenzione dei vari componenti l’impianto) devono definire:

  • quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto;
  • con quale frequenza le operazioni vadano eseguite.

A fine lavoro il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.

Tutti gli interventi di controllo e manutenzione dell’impianto devono essere riportati sul Libretto dell’impianto, così pure gli interventi di controllo di efficienza energetica con la cadenza indicata dall’Allegato A del DPR 74/2013 ed eventualmente modificata dall’Ente competente per le ispezioni.

In riferimento agli impianti termici più diffusi, la cadenza dei controlli di efficienza energetica è prevista come segue:

  • generatore di calore con potenza P < 10 kW: non obbligatori;
  • impianto con generatore a fiamma con 10 kW<Pogni 4 anni;
  • generatori di calore con 10 kW<Pogni 2 anni;
  • pompe di calore/macchine frigorifere elettriche con 12 kW<Pogni 4 anni.

La cadenza dei controlli si dimezza quando la potenza dell’impianto è superiore a 100 kW.

Il Responsabile e gli addetti ai lavori dell’impianto devono tenere presente, secondo quanto disposto dall’Art. 9 del DM 74/2013, che:

  • le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici;
  • le ispezioni da parte dell’Autorità competente sono effettuane su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 Kw, pertanto, gli obblighi considerati nella tabella dell’Allegato A del DPR 74/2013 vanno intesi come valori “maggiore o uguale”;
  • Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal Manutentore o Terzo Responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.

ESEMPIO PRATICO ENEA SU CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTI

Poniamo il caso di una caldaia alimentata a gas avente una potenza nominale utile di 24 kW.
Sul libretto delle istruzioni della caldaia è scritto che il controllo e la manutenzione dell’apparecchio devono essere effettuati annualmente e l’installatore/manutentore ha rilasciato una dichiarazione (Libretto d’uso e manutenzione dell’impianti) in cui è formalmente esplicitata tale frequenza.

La tabella dell’Allegato A del DPR 74/2013 prevede per questo tipo di impianti che i controlli di efficienza energetica vengano eseguiti ogni 4 anni.

Cosa deve fare in Responsabile dell’impianto, ovvero, l’utente?

Vai alle pagine degli aderenti CON.SIDovrà disporre l’esecuzione della manutenzione dell’apparecchio annualmente, secondo quanto indicato dal manutentore, ed ogni 4 anni, dove non diversamente specificato da disposizioni emesse dalla Regione di appartenenza, in occasione della coincidente manutenzione annuale, l’utente dovrà far fare anche un controllo di efficienza energetica.

A cura della segreteria CON.SI – Fonte: ENEA