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Sanzioni in arrivo per i Clienti nascosti

L’ARERA (Autorità per l’Energia Elettrica, ex AEEGSI) ha pubblicato qualche mese addietro la Delibera in riferimento all’identificazione dei Clienti finali “nascosti”, ciò a seguito del decreto Milleproroghe 2016.

Da un po’ di tempo si parla dei “Clienti del sistema elettrico nascosti”, soprattutto a seguito della Delibera n. 276/2017/R/EEL del 30 aprile 2017 dal titolo: “Aggiornamento del testo integrato sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) e del testo integrato sistemi di distribuzione chiusi (SDC) a seguito del decreto legge Milleproroghe 2016”.

Per questi clienti è previsto l’obbligo di autodichiarazione e il pagamento retroattivo di alcuni oneri di sistema e l’inottemperanza è punita con una pesante sanzione.

I clienti finali nascosti esistono da molto tempo e solo recentemente l’Autorità sta cercando di regolamentare le loro posizioni. Il riferimento va individuato attraverso la definizione di “unità di consumo”, contenuta nell’Allegato A del Testo integrato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC).

Secondo tale definizione, l’unità di consumo è un insieme di impianti, per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva […]. Ad ogni unità di consumo deve essere associato un solo contratto di trasporto in prelievo”.

Quindi, in base alla definizione, ad eccezione di alcuni casi particolari, ciascun cliente finale che preleva energia elettrica (unità di consumo) deve essere titolare di un punto di connessione (POD), ovvero, di un contratto di fornitura.

In conclusione: Un cliente utilizzatore finale, sia persona fisica che giuridica, che non rispetta la condizione anzidetta, ovvero, che condivide il POD con un soggetto terzo, è un “Cliente finale nascosto”.

Il problema è sempre economico: Un utilizzatore finale che si nasconde dall’ARERA, anche quando paga la quota energia, che è calcolata in proporzione all’energia prelevata, non paga alcuni oneri che sono computate al POD, quali la quota fissa dei servizi di vendita oppure la quota fissa dei servizi di rete, su cui vengono anche calcolate le imposte.

Tra i casi di clienti nascosti, considerabili non elusivi, vi sono gli utenti come dall’esempio riportato da ARERA nella Delibera n. 894/2017/R/EEL del 21 dicembre 2017, la quale, nella definizione di unità di consumo, dice che […] È possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica unità di consumo nei seguenti casi:

  1. unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
  2. unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine) anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze condominiali;
  3. unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest’ultima messa a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito ed utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio”.

ALCUNI ESEMPI DI CASI PIÙ FREQUENTI

  • Un capannone industriale, fornito di punto di connessione (POD) in media tensione (MT) e con propria cabina di trasformazione, nel quale il proprietario, che vi svolge la propria attività, decide di affittarne una parte ad un’altra impresa, la cui attività industriale è completamente svincolata dall’affittante. Qualora l’affittuario non vada a richiedere un nuovo POD al Distributore, ma si accontenti dell’energia elettrica ceduta dal locatore, il quale “maschera” la vendita di energia elettrica sotto forma di contratto di affitto di beni e servizi, nonostante che si tratti di unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue e di proprietà di un unico soggetto giuridico, viene meno il requisito di unicità del prodotto finale e del servizio; l’affittuario è pertanto un cliente finale nascosto e deve adeguarsi all’obbligo di autodichiarazione previsto dalla Delibera N.276/2017/R/EEL.
  • In un condominio, vi sono tante unità di consumo quante sono le unità immobiliari del condominio stesso, più l’unità di consumo costituita dalle parti comuni. Se il garage dei condomini è connesso sotto le parti comuni, tale fattispecie non configura i condomini come clienti finali nascosti in quanto trattasi di unità immobiliari pertinenziali nella piena disponibilità di persone fisiche diverse ma facenti parte di un unico condominio. Nessun problema neanche per una casa a solo che ha il locale degli attrezzi a poca distanza in una particella attigua, in quanto è da considerarsi pertinenza di unità immobiliare su particella contigua appartenente ad una stessa persona fisica.

CASO TIPICO PER L’INSTALLATORE

Ipotizziamo che vi sia una villetta bifamiliare, composta da due appartamenti rispettivamente di proprietà di una coppia di anziani signori e del proprio figlio con propria famiglia.

Ogni appartamento ha sempre avuto il proprio POD intestato ai relativi proprietari.

Un giorno il figlio chiama l’Installatore e gli espone il seguente progetto energeticamente ineccepibile: dato che i consumi elettrici dei miei genitori sono ridotti e che la contemporaneità dei consumi è un fattore facilmente gestibile, perché non unire le due abitazioni sotto un unico contatore da 4,5 kW anziché mantenere due contatori da 3 Kw per risparmiare sull’impegno di potenza del Distributore?

In aggiunta: perché non installare anche un impianto fotovoltaico da 3 kW a servizio di tutte le utenze della villetta anziché scegliere le utenze di uno dei due impianti, con il rischio di non massimizzare l’autoconsumo?

L’Installatore entusiasta: si complimenta con il padrone di casa per la lungimiranza energetica e la sensibilità ambientale e installa l’impianto fotovoltaico, nel frattempo il padrone di casa richiede l’aumento di potenza del proprio contatore da 3 kW a 4,5 kW e contestualmente richiede la disattivazione (senza rimozione non si sa mai nella vita…) del contatore dei genitori.
Completate le procedure contrattuali, l’installatore collega l’impianto elettrico dell’appartamento dei genitori sotto l’unico contatore rimasto, avendo cura di non connettere più di un cavo per polo sulla morsettiera del contatore, come prescritto dalla Norma CEI 0-21 e rilascia la Dichiarazione di Conformità con gli allegati progettuali da lui stesso elaborati, come consentito dal D.M. 37/08 per edifici ad uso abitativo di metratura inferiore a 200 m2 e potenza impegnata inferiore a 6 kW.

Manca solo un’ultima cosa da fare: convincere i genitori ad autodenunciarsi all’Autorità secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA n. 276/2017/R/EEL!

I poveri genitori sono è diventati a loro insaputa un cliente finale nascosto, in quanto trattasi di diverse unità abitative di proprietà di soggetti differenti connesse sotto un unico POD.

MORALE DELLA FAVOLA: per non cadere in errore è bene che l’Installatore abbia una certa conoscenza e familiarità con questo argomento.

Salvatore Puglia – Direttore CON.SI