Cambiano le regole per l’etichettatura energetica per gli apparecchi elettrodomestici, per le sorgenti luminose e per il display elettronici.
Nella Gazzetta Europea L315 del 5 dicembre 2019 sono stati pubblicati una serie di regolamenti che riguardano l’etichettatura energetica di alcuni dispositivi elettronici e delle sorgenti luminose.
Nello specifico sono stati pubblicati con data 11 marzo 2019:
- Regolamento (UE) n. 2013: riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici;
- Regolamento (UE) n. 2014: riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico;
- Regolamento (UE) n. 2015: riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose;
- Regolamento (UE) n. 2016: riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione;
- Regolamento (UE) n. 2017: riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie;
- Regolamento (UE) n. 2018: riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
Inoltre, con data 1 ottobre 2019, sono stati pubblicati i Regolamenti che stabiliscono le specifiche per la progettazione ecocompatibile:
- degli apparecchi di refrigerazione;
- delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate;
- dei display elettronici;
- delle lavastoviglie per uso domestico;
- delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico;
- degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
REGOLAMENTO (UE) SULL’ETICHETTATURA ENERGETICA DELLE SORGENTI LUMINOSE
Il Regolamento (UE) n. 2015 integra il Regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il Regolamento (UE) n. 874/2012 della Commissione.
Stabilisce i requisiti di etichettatura delle sorgenti luminose, con o senza unità di alimentazione integrata, nonché di fornitura d’informazioni supplementari a riguardo.
I requisiti si applicano anche alle sorgenti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.
L’etichetta di dimensioni standard include le seguenti informazioni:
- marchio o nome del fornitore;
- identificativo del modello del fornitore;
- scala delle classi di efficienza energetica da A a G;
- consumo di energia elettrica della sorgente luminosa in modo acceso per 1000 ore, espresso in kWh;
- codice QR;
- classe di efficienza energetica conformemente all’allegato II;
- numero del presente regolamento, vale a dire «2019/2015».
Il Regolamento dispone anche per gli obblighi dei fornitori che provvedono:
- ogni sorgente luminosa immessa sul mercato come prodotto indipendente in un imballaggio sia corredata di un’etichetta stampata sull’imballaggio;
- i parametri della scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
- su specifica richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;
- il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;
- i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di sorgente luminosa riportino la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
- il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di sorgente luminosa, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII;
- un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell’allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di sorgente;
- una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di sorgente;
- su richiesta del distributore e a norma dell’articolo 4, lettera e), le etichette stampate per il riciclaggio dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell’etichetta esistente.
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