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Nuove etichette per elettrodomestici e illuminazione

Cambiano le regole per l’etichettatura energetica per gli apparecchi elettrodomestici, per le sorgenti luminose e per il display elettronici.

Gazzetta ufficiale dell'unione europeaNella Gazzetta Europea L315 del 5 dicembre 2019 sono stati pubblicati una serie di regolamenti che riguardano l’etichettatura energetica di alcuni dispositivi elettronici e delle sorgenti luminose.

Nello specifico sono stati pubblicati con data 11 marzo 2019:

  • Regolamento (UE) n. 2013: riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici;
  • Regolamento (UE) n. 2014: riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico;
  • Regolamento (UE) n. 2015: riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose;
  • Regolamento (UE) n. 2016: riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione;
  • Regolamento (UE) n. 2017: riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie;
  • Regolamento (UE) n. 2018: riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Inoltre, con data 1 ottobre 2019, sono stati pubblicati i Regolamenti che stabiliscono le specifiche per la progettazione ecocompatibile:

  • degli apparecchi di refrigerazione;
  • delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate;
  • dei display elettronici;
  • delle lavastoviglie per uso domestico;
  • delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico;
  • degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

REGOLAMENTO (UE) SULL’ETICHETTATURA ENERGETICA DELLE SORGENTI LUMINOSE
Il Regolamento (UE) n. 2015 integra il Regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il Regolamento (UE) n. 874/2012 della Commissione.

Regolamento etichettaturaStabilisce i requisiti di etichettatura delle sorgenti luminose, con o senza unità di alimentazione integrata, nonché di fornitura d’informazioni supplementari a riguardo.

I requisiti si applicano anche alle sorgenti luminose immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.

L’etichetta di dimensioni standard include le seguenti informazioni:

  1. marchio o nome del fornitore;
  2. identificativo del modello del fornitore;
  3. scala delle classi di efficienza energetica da A a G;
  4. consumo di energia elettrica della sorgente luminosa in modo acceso per 1000 ore, espresso in kWh;
  5. codice QR;
  6. classe di efficienza energetica conformemente all’allegato II;
  7. numero del presente regolamento, vale a dire «2019/2015».

Il Regolamento dispone anche per gli obblighi dei fornitori che provvedono:

  1. ogni sorgente luminosa immessa sul mercato come prodotto indipendente in un imballaggio sia corredata di un’etichetta stampata sull’imballaggio;
  2. i parametri della scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
  3. su specifica richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;
  4. il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;
  5. i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di sorgente luminosa riportino la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
  6. il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di sorgente luminosa, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII;
  7. un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell’allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di sorgente;
  8. una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di sorgente;
  9. su richiesta del distributore e a norma dell’articolo 4, lettera e), le etichette stampate per il riciclaggio dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell’etichetta esistente.

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