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Impianti elettrici: Progetto e DiCo – Regolamentazione

Nonostante l’obbligo di progetto è indicato con chiarezza dalla normativa di riferimento, i dubbi “novelli” sull’argomento si manifestano ancora frequentemente tra gli addetti ai lavori.

Maggiore perplessità provoca la poca attenzione da parte degli Uffici addetti al rilascio dei permessi per costruire e delle agibilità. A tal proposito in molti si chiedono: che fine ha fatto lo Sportello Unico per l’Edilizia in alcuni Comuni?

Così come per tutti gli impianti, anche per l’impianto elettrico, il “dubbio”, del progetto si o progetto no, si può inquadrare in un classico atteggiamento che mira ad “adeguare” le norme secondo il proprio interesse, interpretando le stesse “ad personam”.

Comunque vale sempre la pena di fare un po’ di storia e di inquadrare il problema dell’obbligo di progetto di un impianto elettrico in generale.

La Legge 46/90, a suo tempo ha introdotto, oltre alla Dichiarazione di Conformità, il progetto obbligatorio redatto da un Tecnico professionista solo per alcune tipologie di impianti e solo oltre determinati limiti dimensionali.

Il DM 37/08, pubblicato in Gazzetta Ufficiale circa 18 anni dopo abrogò la Legge 46/90, rendendo il progetto sempre obbligatorio, ma con la variante che in alcuni casi lo potesse redigere e firmare l’Installatore, ovvero, il Responsabile Tecnico dell’Impresa esecutrice.

In sintesi, la Dichiarazione di Conformità deve sempre essere rilasciata dall’impresa installatrice, mentre il progetto, in alcuni casi deve essere redatto e firmato da un Tecnico progettista abilitato in altri può essere redatto e firmato anche dal Responsabile Tecnico dell’Impresa.

Progetto d'impianto

Da tener presente, comunque, che sia la 46/90 e sia il 37/08 intervengono per la sicurezza degli impianti e non sui criteri e gli obblighi di progettazione degli impianti, che sono regolamentate da altre disposizioni in materia, e che le stesse non superano le norme specifiche.

A tal proposito recita l’Art. 5, comma 1, del DM 37/08:
“Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.”

Ciò significa che quando la materia è regolamentata da Norme e Leggi di rango superiore e specifiche, circa l’obbligo del progetto, è necessario fare riferimento ad esse, vedi ad Esempio, Testo Unico per l’edilizia, Legge 10/91 e successive, Norme antincendio, etc.

Tornando sull’obbligo del progetto per gli impianti elettrici, salvo quanto sopra, esso deve essere redatto da un Professionista iscritto ad adeguato Albo professionale nei seguenti casi:

  1. Edifici ad uso civile: per tutte le utenze condominiali che abbiano Potenza impegnata superiore a 6 kW e per unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: superficie maggiore di 400 m2; potenza impegnata superiore a 6 Kw;
  2. Edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi: quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1.000 V (in questo caso devono essere progettate anche le parti in bassa tensione), quando la superficie è maggiore di 200 m2 o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 Kw;
  3. Unità immobiliari generiche: quando l’unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica, ovvero locali ad uso medico, luoghi con pericolo d’esplosione, ambienti a maggior rischio in caso d’incendio.

Quanto evidenziato sopra dovrebbe essere sufficiente per rispondere agli “eventuali dubbi”.

Già che trattiamo l’argomento, vale la pena di ripassare sommariamente quanto prescritto per gli impianti realizzati dopo la 46/90 ma prima del DM 37/08.

La Legge 46/90 introdusse l’obbligo del progetto e l’obbligo del rilascio della Dichiarazione di Conformità a firma del Responsabile Tecnico.

Il Regolamento di attuazione, che rese definitivamente operative le nuove regole in materia di installazione degli impianti fu pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel febbraio 1992 con il Decreto Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, N. 447 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti”;

Per impianti elettrici nel campo di applicazione della Legge 46/90 (ovvero impianti al servizio di edifici adibiti ad uso civile, attività produttive, commercio, terziario ed altri usi: impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche) la Dichiarazione di Conformità era sempre obbligatoria, mentre il progetto era richiesto solo per i seguenti impianti elettrici: utenze condominiali con potenza maggiore di 6 kW; unità immobiliari residenziali con superficie maggiore di 400 m2; immobili ad uso produttivo o terziario con superficie maggiore di 200 m2; impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V; impianti soggetti a normativa specifica; impianti di protezione scariche atmosferiche.

Quando previsto il progetto però doveva essere redatto esclusivamente da professionista iscritto ad adeguato albo professionale.

Prima del 1990 non esisteva invece alcun obbligo di progetto e nemmeno di Dichiarazione di Conformità, la Legge 1 marzo 1968, n. 186 stabiliva soltanto il requisito della “regola d’arte”: “gli impianti realizzati secondo le Norme CEI si intendono automaticamente realizzati “a regola d’arte”.

Azienda abilitata DM 37-08In conclusione, là dove è obbligatorio il progetto redatto da un Professionista, la Dichiarazione di Conformità deve far riferimento al progetto; il progetto in genere va redatto prima della realizzazione dell’impianto, sarà parte integrante del progetto generale dell’edificio, non può essere rilasciato il Permesso di Costruire se il progetto non comprende anche il progetto degli impianti; se non è stato redatto il progetto dell’impianto non può essere rilasciata la Dichiarazione di Conformità.

Là dove il progetto può essere redatto dal Responsabile Tecnico, alla Dichiarazione di Conformità saranno allegati schemi e relazione di riferimento, oltre agli altri allegati a firma dello stesso Responsabile Tecnico.

Salvatore Puglia – Direttore CON.SI