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Cavi marcati CPR: chiarimenti

Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha risposto che ammesso l’utilizzo senza limiti temporali dei cavi non marcati CPR immessi sul mercato prima del 1 luglio 2017.

I cavi di energia, comando e comunicazioni conformi alla norma tecnica EN 50575 e immessi sul mercato dal 1° luglio 2017 devono essere marcati CE e muniti di Dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento Prodotti da costruzione UE 305/2011, cosiddetto CPR, se destinati al mercato europeo e impiegati per essere incorporati permanentemente negli edifici e nelle opere di ingegneria civile.

Construction Products Regulation for Security CableTutto questo per effetto dell’avvenuta pubblicazione tra le norme armonizzate per il Regolamento CPR della norma tecnica EN 50575 “Cavi di energia, comando e comunicazioni.

Nel frattempo è entrato in vigore anche il D.Lgs. n. 106 del 16 giugno 2017“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”. che è stato proposto allo scopo di garantire una maggiore qualità e sicurezza delle opere e delle infrastrutture, sia pubbliche che private.

Tra le novità del decreto, particolarmente significativa è stata l’introduzione nel quadro legislativo nazionale di sanzioni amministrative e penali per tutti i soggetti della filiera elettrica (fabbricante, importatore, distributore, costruttore, direttore dei lavori o dell’esecuzione, collaudatore).

Siccome i suddetti provvedimenti hanno ingenerato una certa confusione nell’ambito della filiera elettrica relativamente al corretto impiego dei cavi, alcune Associazioni hanno chiesto un chiarimento al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha precisato quanto segue:

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici“In primo luogo si evidenzia come il Regolamento (UE) n. 305/2011, e quindi il D.Lgs 106/2017, non intervengono in alcun modo sulle eventuali regole tecniche obbligatorie per la progettazione ed esecuzione delle opere, ma riportano, unicamente, le regole inerenti la commercializzazione ai fini del conseguente impiego dei prodotti.

Su quest’ultimo aspetto, in merito al caso particolare dei cavi rientranti nel campo di applicazione della norma europea armonizzata EN 50575:2014 – “Cavi di energia, comando e comunicazioni — Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco”, si conferma che dal 01.07.2017, data di fine del periodo di coesistenza indicata dalla Commissione europea nella apposite comunicazioni in GUUE, possono essere immessi sul mercato soltanto prodotti ricadenti nel campo di applicazione della suddetta norma europea armonizzata, corredati della Dichiarazione di Prestazione emessa dal fabbricante ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 305/2011 e, quindi, della relativa marcatura CE.

Possono comunque essere ancora impiegati prodotti ricadenti nel campo di applicazione della EN 50575 legalmente immessi sul mercato prima del 01.07.2017, purché si fornisca evidenza documentale di tale prima immissione sul mercato.

A riguardo si ritiene opportuno che gli operatori della filiera coinvolti (fabbricante, importatore, distributore, utilizzatore, costruttore, direttore dei lavori, etc.) acquisiscano e conservino prova documentale della suddetta legale immissione sul mercato precedente al 01.07.2017.”

Questo chiarimento conferma la possibilità di utilizzo, senza limiti temporali, dei cavi non marcati CPR che siano stati immessi sul mercato prima del 1 luglio 2017.

A cura della segreteria CON.SI – Fonte Assital