Nel Decreto efficienza energetica e fonti rinnovabili le novità per il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in ambito residenziale e terziario. La bozza di decreto è all’esame della Conferenza Unificata Stato Regioni.
Il Decreto interviene al fine di semplificare e armonizzare le procedure in materia di impianti, attuando così quanto disposto dall’Art. 14, comma 5, del D.Lgs. 102/2014 e predispone le linee guida valide su tutto il territorio nazionale.
Il Decreto prevede, inoltre, che entro 120 giorni, dall’entrata in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta, le Regioni e gli Enti locali devono adeguare la propria normativa; decorso tale termine, le disposizioni contenute nelle linee guida troveranno diretta applicazione.
Le linee guida indicano sistematizzate quali sono le autorizzazioni da richiedere per l’installazione di impianti, quali: pompe di calore, generatori di calore, impianti solari termici e sistemi ibridi.
Le linee guida riguardano le nuove installazioni e/o la sostituzione di impianti tecnologici per i servizi di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria, a prescindere dal vettore energetico utilizzato.
Per semplificare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione degli impianti viene indicato l’adeguamento dei moduli unificati e standardizzati a livello nazionale per la presentazione della CIL e CILA.
In pratica devono essere aggiornati i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, adottati con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 18 dicembre 2014, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Le linee guida indicano anche i costi massimi che gli Enti possono applicare per le procedure autorizzative degli interventi previsti:
- 10 euro per la Comunicazione Inizio Lavori (CIL)
- 30 euro per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
- 50 euro per l’Autorizzazione paesaggistica semplificata e ordinaria
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma, gli Enti locali dovranno pubblicare tali costi sui propri siti web e adottare possibilmente un sistema informativo in grado di consentire la gestione online delle pratiche inerenti la realizzazione e l’esercizio degli impianti.
In BACHECA la bozza del decreto del 21 febbraio 2018
Servizio informazione di CON.SI