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Obbligo rinnovabili sui nuovi edifici

Anche in California gli edifici e le nuove abitazioni nel 2020 dovranno essere dotati di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e prevedere un buon livello di isolamento termico.
Impianti Solari California
Chissà se in Italia le attuali disposizioni in materia trovano applicazione?

Addirittura la California ha previsto che nei casi in cui sia impossibile o poco conveniente, ad esempio a causa dello spazio limitato sul tetto o dell’esposizione non ottimale delle falde o con evidenti ombreggiature, si potrà rispettare l’obbligo aderendo a una comunità dell’energia solare (community solar).

Inoltre, le misure californiane, promuovono l’impiego di batterie per l’accumulo energetico e delle pompe di calore per produrre l’acqua calda sanitaria.

L’Italia una misura simile l’ha già adottata da tempo, infatti, già da qualche anno, per tutti gli edifici residenziali nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (sopra mille mq di superficie utile), vige l’obbligo di coprire determinate percentuali dei consumi energetici con le risorse “verdi”.

In Italia, dal 1° gennaio 2018, gli impianti alimentati a fonti rinnovabili devono soddisfare il 50% dei consumi previsti in fase di progetto per produrre l’acqua calda sanitaria, e il 50% della somma dei consumi calcolati per il riscaldamento/raffrescamento e l’acqua calda.

Per i consumi elettrici, invece, la potenza degli impianti fotovoltaici da installare nell’edificio deve soddisfare la formula P=S/k, dove S è la superficie in pianta, misurata in metri quadrati, mentre k è un coefficiente che è aumentato progressivamente negli anni, oggi il coefficiente è 50.

Per fare un esempio: Il progetto di una nuova casa di 100 mq dovrà prevedere un impianto fotovoltaico da almeno 2 Kw e almeno il 50% del fabbisogno di energia termica coperto da fonti rinnovabili.

Il principale riferimento normativo è il Decreto Legge 28/2011

Vedi anche: Rinvio dell’obbligo del 50% di fonti rinnovabili

Si mette in evidenza, inoltre, che il Parlamento europeo ha da poco approvato la nuova direttiva per l’efficienza energetica nell’edilizia (EPBD, Energy Performance of Buildings Directive), per la quale manca solo il via libera del Consiglio. La direttiva ha come obiettivo la “de-carbonizzazione” degli immobili nuovi/esistenti entro il 2050.

Per gli Addetti alla progettazione e per i Preposti alle verifiche della conformità degli edifici, ricordiamo che l’Art. 11, commi 1 e 3 del DL 28/2011 recitano inequivocabilmente:

  1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi […];
  1. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.


OVVIAMENTE, tali impianti devono essere effettivamente realizzati e funzionanti al collaudo del sistema Edificio-Impianto e non rimanere solamente sul “progetto”.

Salvatore Puglia – Direttore di CON.SI