Fisco

Controlli bonus fiscale per riqualificazione energetica

Una maggiore attenzione per le riqualificazioni energetiche farlocche, previsti i controlli da parte di ENEA disposti dal Decreto 11 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico (MESE).

Il dispositivo definisce le procedure e le modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ovvero, bonus fiscale 50% o 65%.

Procedura dettagliataI controlli saranno fatti a campione con una procedura dettagliata e specifica e potranno essere svolti anche sul posto.

Il provvedimento disciplina quindi le procedure e le modalità con le quali ENEA effettua i controlli, sia documentali che in situ, per accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali previste dal D.L. n. 63/2013 all’art. 14.

Il decreto disciplina anche le modalità per la rendicontazione delle spese relative al programma di controlli e la successiva erogazione dei relativi importi.

Si riporta una sintesi del contenuto del decreto

L’ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno, elabora e sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del MSE, il programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Il campione è definito nel limite dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA nell’anno precedente, tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

  1. a) istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
  2. b) istanze che presentano la spesa più elevata;
  3. c) istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

Per ogni verifica, l’ENEA comunica l’avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario della detrazione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato all’atto della trasmissione dei dati.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il soggetto beneficiario della detrazione trasmette, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista dall’art. 6 del decreto di cui all’art.14, comma 3-ter del decreto-legge 63/2013;

Scadenze detrazioniLa documentazione deve essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dallo stesso soggetto interessato per gli interventi.

Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi del DM 37/2008 e, se pertinente, del libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il DM 10 febbraio 2014.

L’avvio del procedimento mediante sopralluogo sarà comunicato, con un preavviso minimo di 15 giorni, con le modalità prima indicate, specificando il luogo, la data, l’ora e il nominativo dell’incaricato del controllo.

A fronte di motivata richiesta del soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione.

A cura della segreteria CON.SI