Impianti Antincendio

Le procedure antincendio – D.P.R. 151/11

Con le due circolari, del 05/10/11 e del 06/10/11, il Ministero degli Interni, ha fornito i necessari chiarimenti ai Tecnici e agli Impiantisti che seguono procedure di prevenzione incendi.

Con l’ultima Circolare viene indicata chiaramente la documentazione che deve contenere la SCIA, che sostanzialmente si può riassumere in:

  • Dichiarazione sostitutiva di notorietà, con cui il titolare segnala l’inizio dell’attività;
  • Asseverazione del “Tecnico abilitato” con la quale attesta la conformità dell’opera alle regole di riferimento o al progetto in precedenza approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco, ove previsto;
  • Dichiarazioni di conformità degli impianti e certificazioni dei materiali rilevanti a fini antincendio.

La documentazione, ovviamente, va depositata, presso l’Ufficio Prevenzione Incendi, prima dell’inizio dell’attività, e che, nei casi di attività di tipologia A, deve includere il progetto e gli elaborati grafici, da predisporre per la corretta installazione e per il completamento della procedura di prevenzione incendi.
Ulteriori chiarimenti della Circolare riguardano la predisposizione del progetto nei casi di contemporanea presenza di attività classificabili nelle diverse tipologie indicate nell’Allegato del D.P.R. 151/11,(tipo A, B e C).
In quanto ai controlli, previsti a campione, resta alla Direzione Centrale per la Prevenzione, in accordo con le Direzioni Regionali, individuare tipologie di attività e numero di controlli per i quali i Comandi dei Vigili del Fuoco dovranno effettuare, valutazione che ripeterà ogni inizio di anno. In riferimento alle sanzioni viene precisato che la mancata presentazione della SCIA rimane soggetta a quanto previsto dall’art. 20 del D.L 139/06, in sostanza, nella stessa misura dell’omessa richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
Particolare rilevanza, tra le disposizioni del D.L. 151/11, assume la possibilità del titolare dell’attività di richiedere, volontariamente, verifiche in corso d’opera al competente Comando dei Vigili del fuoco.

In evidenza, per il periodo transitorio:

  • Per i titolari di attività già in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, che alla scadenza, devono fare la conversione dall’ex D.M. 16/02/82 al nuovo DPR 151/11, possono utilizzare il convertitore (on line) predisposto dal Comando Nazionale Vigili del Fuoco;
  • I titolari delle nuove attività previste nel DPR 151/11, che non erano incluse nel precedente DM 16/02/82, dovranno adeguarsi al nuovo regolamento entro il 06/10/2012.

I titolari delle nuove attività soggette al possesso del CPI, ai sensi del DPR 151/11, devono richiederlo entro i termini, e devono, qual’ora non lo fossero, adeguare gli impianti tecnologici, di cui è dotata la propria attività, alle Norme di riferimento più recenti.

Per. Ind. Salvatore Puglia
Presidente Consorzio CNA SI

Documentazione:
D.P.R. n. 151 del 01/08/2011
Circolare n. 4865 del 5/10/2011
Circolare n. 13061 del 06/10/2011

Modulistica:
Procedure Prevenzione Antincendio