Impianti Antincendio

Deroghe di prevenzione incendi

Nuova Circolare dei Vigili del Fuoco, n. 3277 del 16 marzo 2016 per chiarimenti sull’istituto della deroga di cui all’articolo 7 del DPR 151/2011.

L’istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi sostituisce procedura meno rigida per l’applicazione delle norme prescrittive e consente al professionista, attraverso l’analisi di rischio, di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti, sotto il profilo della sicurezza antincendio, a quelle prescritte dalla regola tecnica.

I casi in cui è necessaria per presentare istanza di deroga sono quando, pur esistendo una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell’Interno non è possibile attivarla in quanto carente di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo specifiche.

Impianti AntincendioIl Codice di prevenzione incendi, ovvero il D.M. 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) non precisa sulla procedura da seguire per quanto attiene le deroghe previste dall’art. 7 del DPR 151/2011 e il campo di applicazione riguarda solo le attività di cui all’allegato I del DPR 151/2011, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.

Per le attività in precedenza non normate, l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 ha reso possibile l’attivazione del procedimento di deroga.

A cura della Segreteria di CNA SI