Ambiente

Rifiuti non pericolosi trasportati per conto proprio

Sospeso il SISTRI si continua con l’esonero del registro di carico e scarico. Lo impone l’art. 52 del D.L. 82/12 che richiama il rispetto degli articoli 190 e 193 del D.L. 152/06, disposizioni antecedenti al D.L. 205/10.

Si ricorda che, l’eventuale entrata in vigore del SISTRI, avrebbe obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico tutti i soggetti individuati dall’art. 190, comma 1, escludendo solo chi trasportava rifiuti non pericolosi provenienti dall’agricoltura e da demolizioni o scavi, e quindi, obbligate, anche le imprese che producevano e trasportavano per conto proprio rifiuti speciali non pericolosi, tra le quali rientravano la gran parte delle imprese impiantistiche.
A oggi, dunque, è sempre di riferimento l’art. 212, comma 8, del D.L. 152/06, che prevede per i produttori che si adoperano alla raccolta e al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi nelle quantità non superiori a 30 kg o 30 lt al giorno, la sola iscrizione alla Sezione Regionale dell’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, purché le operazioni siano parte accessoria dell’attività dell’impresa.

Salvo modifiche, a titolo informativo, si rammenda che per l’iscrizione all’Albo l’art. 21 del L. 241/90 prevede:

  • la comunicazione della sede dell’impresa;
  • la descrizione dell’attività dalla quale vengono prodotti i rifiuti;
  • la indicazione della natura e delle caratteristiche dei rifiuti prodotti che interessano il trasporto;
  • la comunicazione degli estremi d’idoneità dei mezzi per il trasporto;
  • l’esibizione della ricevuta del versamento del diritto annuale di € 50,00;
  • l’esibizione della ricevuta del versamento delle Concessioni Governative di € 168,00;
  • l’esibizione della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria di € 10,00.

Non prevede:

  • prestazioni di garanzie finanziarie;
  • valutazione della capacità finanziaria;
  • valutazione della idoneità tecnica;
  • l’obbligo di nomina del responsabile tecnico.

L’iscrizione va rinnovata ogni 10 anni ed è necessario comunicare, entro 30 gg., eventuali variazioni sopravvenute dopo l’iscrizione.

Riassumendo, a oggi, per gli effetti dell’art. 52 del D.L. 82/12, sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico:

  • chi effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale;
  • gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione;
  • le imprese che operano per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
  • i Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari rifiuti;
  • le imprese che producono rifiuti pericolosi;
  • le imprese individuate dall’art. 184, comma 3, lett. c), d) e g).

Non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico:

  • le imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.C. che non superano € 8.000,00 di volume d’affari;
  • le imprese produttori di rifiuti non pericolosi con forza lavoro inferiore a 10 unità;
  • le imprese che nel rispetto di quanto previsto dall’art 212, comma 8, effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti.

Per le imprese edili, l’esonero della tenuta del registro di carico e scarico è previsto, per i soli rifiuti non pericolosi, anche per la produzione.

In conclusione “lo zombi” del SISTRI, che minacciava ulteriori complicazioni per le imprese impiantistiche, momentaneamente è scomparso, e speriamo che non ne ritorni nemmeno il “fantasma”.

Salvo Tarantino
Responsabile CNA Unione Installatori Trapani

Documentazione:
Decreto Legge n. 152 del 03/04/2006

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